Agevolazioni

Premi produttività detassati se si ampliano gli obiettivi

di Michela Magnani e Antonello Orlando

Con la risoluzione 78/E/2018, l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione del 10% sui premi di risultato è applicabile esclusivamente se, nel periodo congruo considerato, si sia verificato l’incremento di uno degli obiettivi concordati nell’accordo aziendale. Inoltre, l’Agenzia fornisce la propria interpretazione di quando si possa considerare raggiunto il presupposto dell’incremento in ipotesi di accordi che prevedono il raggiungimento di un valore predeterminato (si veda il Sole 24 ore del 20 ottobre).

Il caso posto all’attenzione dell’amministrazione è quello di un accordo aziendale in cui il premio di risultato viene legato al parametro della redditività e dell’efficienza. In particolare le rappresentanze sindacali e l’impresa hanno siglato un accordo che ha individuato in un determinato valore dell’Ebit il risultato da raggiungere per avere diritto al premio, mentre per l’obiettivo dell’efficienza è necessario migliorare le tempistiche di consegna rispetto al target autonomamente individuato dall’impresa.

Nella lettura fedele al testo dell’articolo 1, comma 182, della legge 208/2015, l’interpello distingue due possibili scenari di distribuzione del premio. Il primo con il raggiungimento del valore dell’Ebit proposto, ma numericamente inferiore rispetto a quello dell’anno precedente (analogamente nel caso di miglioramento delle consegne), il secondo con la corresponsione del premio non solo in forza di un valore di Ebit e di tempistiche di consegna conforme al target prefissato dal contratto, ma anche migliorativi rispetto ai valori registrati nel 2016.

Nel primo caso, in assenza di un reale incremento dei parametri economici individuati dal contratto di secondo livello rispetto a un periodo temporale precedente dallo stesso eletto come termine di paragone, l’amministrazione esclude la possibilità di applicare il regime di tassazione agevolata ai premi. Invece l’Agenzia precisa opportunamente che, qualora la stessa azienda corrisponda il premio alle medesime condizioni dimostrando l’effettivo incremento del valore dell’Ebit 2017 rispetto a quello del 2016 (così come per i tempi di consegna del 2017 rispetto all’anno precedente), i premi saranno legittimamente detassabili senza necessità di modificare l’accordo depositato.

L’articolo 1, comma 182 della legge 208/2015 subordina infatti all’incremento dei parametri di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione la tassazione al 10% dei premi di risultato, delegando al decreto interministeriale del 25 marzo 2016 l’individuazione dei criteri per rilevare tali incrementi. L’articolo 2, comma 2, di tale provvedimento ha rimesso ai contratti collettivi aziendali e territoriali la previsione dei «criteri di misurazione e verifica degli incrementi…rispetto ad un periodo congruo stabilito dall’accordo».

Sulla base di tale articolato, l’Agenzia aveva già ribadito (circolare 28/E/2016, paragrafo 1.2, richiamata anche al paragrafo 4.2 della circolare 5/E/2018) che per detassare i premi di risultato rimane comunque necessario che, nell’arco di un periodo congruo definito nell’accordo, sia realizzato l’incremento di almeno uno dei 5 obiettivi normativi e che tale incremento sia verificabile attraverso indicatori definiti dalla contrattazione collettiva.

Nonostante l’interpello si ponga in linea di continuità con i precedenti orientamenti, va al contempo notato come sia opportuno che, qualora si voglia usufruire dell’agevolazione, la prassi contrattuale, superando i precedenti criteri condivisi tra le parti, si adegui nel definire accordi che permettano chiaramente di individuare gli obiettivi incrementali ai fini della tassazione sostituiva. Non va tralasciato che negli accordi pregressi molti datori di lavoro hanno diversamente inteso i requisiti normativi sopra rappresentati, supponendo fosse legittimamente applicabile la tassazione al 10% al raggiungimento di un risultato incrementale rispetto a un target prefissato.

L’elemento più difficilmente armonizzabile con questa lettura rimane quindi l’oggettività di tale incremento rispetto al periodo pregresso individuato dall’accordo, che può anche non coincidere con l’anno precedente, ma consistere in un arco di tempo in cui si registri l’aumento di uno o più dei parametri economici.

Articolo del 20 ottobre, pagina 19

risoluzione 78/E/2018

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