L'esperto rispondeAgevolazioni

Esonero Contributivo L. 23 Dicembre 2014 n. 190

di Imbriaci Silvano

La domanda

Salve, l'Inps ci chiede la restituzione dell' esonero contributivo di cui alla L. 23 Dicembre 2014 n. 190 in quanto il lavoratore, nei sei mesi precedenti l'assunzione, aveva lavorato a Tempo Indeterminato presso un altro datore di lavoro. La ditta che ha assunto il lavoratore, usufruendo dell'incentivo, si era fatta firmare un' autocertificazione dal lavoratore laddove sosteneva di non aver lavorato nei sei mesi precedenti. La ditta, avendo come garanzia questa autocetificazione del lavoratore, come può difendersi nei confronti dell'Inps che ha chiesto la restituzione dello sgravio?

La questione della verifica dei requisiti legittimanti l’accesso ai benefici contributivi appare decisiva per il corretto funzionamento e la riuscita dei meccanismi agevolativi, soprattutto in relazione a quei fatti e circostanze che difficilmente possono essere oggetto di diretta percezione e riscontro da parte del datore di lavoro. Rispetto dunque al requisito dell’assenza di rapporti di lavoro nei sei mesi precedenti l’assunzione, quale principio generale ribadito dalla normativa che interessa il caso in questione (art. 1, co. 118-119, l. n. 190/2014), l’INPS in via generale consente al datore di lavoro di avvalersi di una autocertificazione da parte del lavoratore da assumere. In ogni caso il datore di lavoro può anche avvalersi di strumenti di verifica concorrenti, in una prospettiva di maggiore tutela, come la verifica dell’estratto contributivo, che solitamente il lavoratore è tenuto a presentare all'atto dell’assunzione, o l’indagine diretta presso le banche dati presso i Centri per l’Impiego. Tuttavia tale strumento, ad oggi, non è ancora oggetto di completa attuazione, per cui niente pone affettivamente al riparo il datore di lavoro da un futuro accertamento dell’INPS e da un’eventuale revoca dei benefici indebiti. L’Istituto sta tentando di realizzare uno strumento efficace a disposizione dei datori di lavoro, in margine agli esoneri contributivi previsti dalla legge di bilancio per il 2018 (cfr. circ. n. 40/2018). E’ stata infatti prevista un’apposita utility attraverso la quale il datore di lavoro e i suoi intermediari previdenziali, nonché gli stessi lavoratori, possono acquisire informazioni sui rapporti di lavoro instaurati precedentemente al 1 gennaio 2018 (mediante il codice fiscale), anche se tale riscontro, pur tendenzialmente rassicurante, non ha valore certificativo assoluto. Per questi motivi, ad oggi, l’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art.4, L. n.15/68) da parte del lavoratore continua ad essere un dato da cui il datore di lavoro difficilmente può fare a meno (ne consiglia l’acquisizione anche la stessa circolare INPS sopra vista). E questo anche se, come si è tentato di dire, la presenza di un’autocertificazione non pone al riparo il datore dalla possibile revoca dei benefici, e dal contestuale recupero contributivo, non potendo il datore di lavoro accedere ad un beneficio per il quale manchino oggettivamente i presupposti normativi. Tuttavia tale strumento ha il pregio di coinvolgere direttamente, in un’ottica di responsabilità, lo stesso lavoratore, al quale il datore di lavoro potrà far dichiarare, in sede di assunzione agevolata, che la falsità di quanto affermato sull'assenza di rapporti di lavoro, oltre a costituire un danno per l’azienda, e comportare eventualmente anche la rescissione del rapporto (sotto il profilo della lesione del requisito fiduciario), potrà esporre lo stesso lavoratore ad una qualche forma di risarcimento derivante non solo dalla impossibilità per il datore di lavoro di continuare a fruire dei benefici, ma anche di dover restituire quelli fino a quel momento già goduti.

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