Agevolazioni

Fatture (anche su carta) senza Iva e ritenuta d’acconto

di Giorgio Gavelli

L’ingresso nel regime forfettario cambia anche il modo in cui scrivere le fatture.

Per individuare le nuove procedure occorre distinguere chi apre la partita Iva quest’anno da chi, invece, è già in attività ma proviene da un diverso regime, mentre chi si trova già nel forfettario “vecchio stile” deve solo proseguire come è già abituato.

Chi debutta come contribuente deve comunicare, nella dichiarazione di inizio di attività (modello AA9/12), di voler scegliere il regime agevolato. Le prime fatture (che possono essere analogiche e non elettroniche) non riporteranno l’Iva né la ritenuta d’acconto, ma richiameranno la norma che disciplina il regime ai fini Iva (articolo 1, comma 58, legge 190/2014), oltre a quella che esonera il committente dall’ applicare la ritenuta (comma 67). Va, invece, riportato l’eventuale contributo previdenziale integrativo di categoria. In più se la fattura è emessa per un importo superiore a 77,47 euro, è necessario apporre una marca da bollo da 2 euro.

Più complesso è il caso del professionista già in attività che transita da quest’anno nel nuovo forfettario provenendo da altro regime. Per chi era già nel regime dei “minimi”, e quindi era già abituato a non applicare l’Iva e a non subire ritenuta, il cambiamento, in buona sostanza, si limita alla modifica della norma di riferimento citata nella fattura.

Chi, invece, proviene da un regime ordinario o semplificato, deve fare attenzione alle prime fatture (che, normalmente, saranno cartacee), poiché con esse esercita il cosiddetto “comportamento concludente” ai fini dell’opzione. Di fatto le fatture andranno compilate senza Iva e ritenuta e con le stesse modalità di chi avvia l’attività da zero. In caso di errore si suggerisce di procedere con le rettifiche indicate dalla circolare 7/E/2008, entro i termini per la liquidazione Iva. Oltre al problema della rettifica dell’Iva detratta ai sensi dell’articolo 19-bis2 Dpr 633/72 sui beni ammortizzabili (negli ultimi 5 anni, 10 per gli immobili) e sui servizi non ancora ricevuti come i canoni di leasing anticipati, occorre gestire le varie situazioni transitorie. Se nel 2018 è stata emessa una fattura che viene incassata nel 2019, l’Iva è già esigibile al momento dell’emissione, per cui resta dovuta. Ai fini reddituali, nel passaggio dal regime ordinario (competenza) al regime forfettario (cassa) si applica la regola di imputazione prevista per il regime precedente, ossia il principio di competenza. Anche nel passaggio dal regime semplificato a quello forfettario va evitata la duplicazione (o il salto) d’imposizione, combinando in questo caso le regole di “cassa pura” del forfait con quelle di “cassa aggiustata” del semplificato. La disciplina della ritenuta, invece, si individua al momento dell’incasso, per cui, se quest’ultimo avviene in costanza di forfait nel 2019, eventuali diverse indicazioni riportate nel documento emesso nel 2018 risultano fuorvianti, vanno bypassate e, possibilmente, corrette per tempo a cura dello stesso emittente.

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