Agevolazioni

Lavoro ai detenuti, sconto contributivo

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

A quasi 5 anni dall’entrata in vigore delle nuove regole (decreto ministeriale 148/2014), arrivano dall’Inps (circolare 27/2019) le indicazioni per la gestione degli incentivi in favore delle cooperative sociali che impiegano persone detenute o internate negli istituti penitenziari e ammesse al lavoro esterno, nonché a beneficio delle aziende pubbliche o private che, organizzando attività produttive o di servizi all’interno degli istituti penitenziari, impiegano i medesimi soggetti (a fronte di convenzione con l’amministrazione penitenziaria).

Lo sgravio è del 95% delle aliquote contributive complessivamente dovute (azienda e lavoratore), con esclusione di alcune componenti espressamente individuate dalla circolare. Il decreto prevede, inoltre, il riconoscimento delle agevolazioni anche per periodi precedenti alla sua emanazione. Più esattamente la percentuale del 95% opera dal 2013 e vale fino a quando non sarà emanato un nuovo provvedimento.

Nella circolare 27/2019 l’Inps precisa che sono agevolate le assunzioni con contratto di lavoro subordinato sia a tempo determinato che indeterminato, incluso il tempo parziale, compresi i rapporti di apprendistato. Semaforo verde anche per il lavoro intermittente e per la somministrazione.

Il beneficio spetta per la durata del rapporto e fino a quando i lavoratori si trovano nella condizione di detenuti e internati; inoltre, dal 20 agosto 2013, lo sgravio contributivo spetta anche per i diciotto mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, a condizione che l’assunzione della persona sia avvenuta mentre questi era ammesso al regime di semilibertà o al lavoro esterno. Laddove i soggetti non abbiano beneficiato della semilibertà o del lavoro esterno, lo sgravio spetta per i 24 mesi successivi alla cessazione dello stato detentivo, sempre che l’assunzione sia avvenuta mentre il lavoratore era in regime di restrizione.

Il datore deve versare regolarmente i contributi e rispettare le leggi (in materia di lavoro) e i contratti collettivi nazionali nonché quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con riferimento ai principi sanciti dall’articolo 31, del Dlgs 150/2015, si prevede che gli stessi non debbano essere rispettati ma con un’eccezione: l’invio tardivo della comunicazione di assunzione fa perdere il diritto allo sgravio, fino a che il datore non vi provvede. La facilitazione è compatibile con l’incentivo concesso a chi assume lavoratori in Naspi e con quello per l’assunzione di disabili.

Per fruire dello sgravio dal 2019 in poi e quello arretrato (dal 2013 al 2018) si prevede l’invio di una domanda online (DETI-arr) tramite l'applicazione Diresco, con allegati dei documenti elencati nella circolare. In relazione al contingentamento annuo delle risorse, prima di procedere alla fruizione dell’incentivo si deve attendere l’autorizzazione dell’istituto.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©