Agevolazioni

Formazione 4.0: il contratto depositato in ritardo non toglie il bonus

di Luca De Stefani

Via libera al credito d'imposta per la formazione nelle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0, anche per le spese sostenute prima del deposito del contratto collettivo aziendale o territoriale all'Ispettorato del lavoro, se questo avviene entro la fine dell'anno di sostenimento delle spese. A chiarirlo l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 79 del 20 marzo 2019.

Sia per il 2018 che per il 2019, lo svolgimento delle attività di formazione agevolate deve essere espressamente disciplinato dai contratti collettivi aziendali o territoriali, depositati presso l'Ispettorato territoriale del lavoro competente. Questo deposito è «una condizione di ammissibilità al beneficio» e va effettuato telematicamente dalla sezione «Servizi» del sito www.lavoro.gov.it, «anche successivamente allo svolgimento delle attività formative, ma comunque entro la data del 31 dicembre 2018» (circolare del ministero dello Sviluppo economico del 3 dicembre 2018, n. 412088). Secondo l'agenzia delle Entrate, la data di questo deposito non incide sull'individuazione del termine a partire dal quale decorre l'agevolazione. Quindi, il credito d'imposta spetta per i costi ammissibili «per l'intero periodo di imposta, a prescindere dalla data in cui tale» deposito viene effettuato, a patto che venga effettuato entro la fine del periodo d'imposta di riferimento, quindi, per la formazione effettuata in tutto l'anno 2019, entro il 31 dicembre 2019 .

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