Agevolazioni

Inps calcola i mesi già fruiti per lo sgravio contributivo

di Matteo Prioschi

D'ora in avanti la funzione già disponibile nel sito Inps, per verificare se una persona ha già avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, fornirà anche i mesi dal 2018 in poi per i quali un datore di lavoro ha già beneficiato dello sgravio contributivo introdotto dalla legge 205/2017 relativo a tale lavoratore.

L'agevolazione contenuta nella legge di bilancio 2018 consiste in una riduzione del 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro fino a un massimo di 3.000 euro all'anno per 36 mesi a fronte dell'assunzione, effettuata dal 2018, di una persona under 35-30 che non ha mai avuto un contratto a tempo indeterminato. Già oggi la funzione messa a punto dall'Inps consente al lavoratore, al datore di lavoro e agli intermediari, di verificare la preesistenza di un rapporto a tempo indeterminato.

La novità, illustrata nel messaggio 1784/2019 dell'Inps, consiste nel fatto che, in caso di rapporto di lavoro instaurato da gennaio 2018, ora il sistema indica anche per quanti mesi il datore ha fruito della riduzione contributiva. Questo è utile in quanto il bonus è collegato al dipendente e se quest'ultimo cambia datore di lavoro, quello nuovo può beneficiare dello sgravio contributivo per la parte che manca al raggiungimento della durata massima di 36 mesi. Per esempio, un lavoratore assunto a gennaio 2018 e rimasto con lo stesso datore di lavoro fino a marzo 2019 ha “consumato” 15 mesi. Se a maggio, dopo un mese di inattività, viene assunto da un'altra azienda, quest'ultima ha a disposizione ancora 21 mesi di sgravio contributivo.

Occorre però fare attenzione al fatto che il sistema riporta tutti i mesi relativi allo stesso rapporto di lavoro, anche quelli in cui magari non è stato utilizzato lo sgravio e ciò comporta la necessità di un ulteriore verifica da parte dell'interessato tramite l'incrocio di informazioni derivanti dai flussi mensili e dalle comunicazioni obbligatorie.

Inoltre l'applicazione non effettua automaticamente il calcolo del periodo residuo, che deve essere fatto dal datore di lavoro. L'Inps precisa anche che, poiché la risposta fornita si basa su flussi mensili inviati dai datori di lavoro che sono sfalsati di un mese rispetto a quello di competenza, si deve tener conto che ci può essere un disallineamento tra il dato fornito e quello effettivo.

Infine, tale dato non ha comunque un valore certificativo. Per questi motivi i datori di lavoro devono continuare a richiedere e conservare la dichiarazione del lavoratore relativa alla sussistenza o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

messaggio 1784/2019

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