Agevolazioni

Incentivo per l'assunzione di beneficiari del RdC, le istruzioni Inps

di Alberto Bosco

L'art. 8 del D.L. 28 gennaio 2019, n. 4 (legge n. 26/2019), prevede un esonero contributivo, per il datore che assume a tempo pieno e indeterminato beneficiari del reddito di cittadinanza. L'Inps, con circ. 19 luglio 2019, n. 104, ha fornito le indicazioni riassunte in questo primo intervento, cui ne farà seguito un altro con le restanti disposizioni.

Assunzione diretta - In caso di assunzione a TI e pieno del beneficiario del RDC, al datore spetta l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico suo e del lavoratore (no Inail) nel limite dell'importo mensile di RDC spettante al lavoratore, con un tetto mensile di 780 euro. La durata varia in relazione al periodo di RDC già goduto dal lavoratore, ed è pari alla differenza tra 18 mensilità e quelle già godute dal beneficiario fino all'assunzione, con un minimo di 5 mensilità. Se il RDC percepito dal lavoratore deriva dal rinnovo del RDC, l'incentivo spetta per 5 mensilità. Esso spetta se il datore ha prima comunicato le disponibilità di posti vacanti alla piattaforma digitale del RDC presso l'ANPAL.

Patto di formazione - Per favorire l'inserimento dei beneficiari di RDC, gli enti di formazione accreditati possono stipulare con CPI e APL un Patto di formazione che assicura al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione, anche coinvolgendo Università ed enti pubblici di ricerca. Il Patto può essere stipulato anche dai fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua ex art. 118 legge n. 388/2000, previa intesa in Conferenza unificata. Se l'assunzione del beneficiario riguarda un'attività lavorativa coerente con il percorso formativo seguito in base al Patto, l'incentivo è attribuito, in forma di sgravio, all'Ente che ha garantito il percorso formativo o di riqualificazione, per la metà del suo importo, con un tetto mensile di 390 euro. L'altra metà, fino 390 euro mensili, è fruita dal datore che assume. La durata segue le regole generali, salvo il periodo minimo di fruizione di 6 mensilità, per il datore e per l'Ente.

Condizioni - Il diritto all'incentivo postula il rispetto delle seguenti condizioni:
a) incremento occupazionale netto dei dipendenti assunti a TI, riferiti solo ai lavoratori a TI;
b) rispetto degli altri principi generali per gli incentivi ex art. 31 D.Lgs. n. 150/2015;
c) rispetto degli obblighi contributivi e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi (nazionali, territoriali e aziendali) stipulati dalle OO.SS. dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
c) rispetto degli obblighi di assunzione ex art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (disabili), salva l'assunzione di beneficiario di RDC iscritto alle liste della stessa legge.

De minimis - Lo sgravio si applica solo ai datori che fruiscono del beneficio nei limiti del de minimis, ai sensi dei Regolamenti (UE) sugli aiuti di importanza minore n. 1407/2013 (regime generale), n. 1408/2013 (agricoltura) e n. 717/2014 (pesca e acquacoltura).


La nozione di impresa per le norme UE sugli aiuti, comprende ogni entità (a prescindere dalla forma giuridica) che eserciti un'attività economica. Inoltre, per gli aiuti de minimis, rileva la nozione di impresa unica individuata dall'art. 2, par. 2, del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Vista l'operatività, per le imprese sottoposte al Regolamento (UE) n. 1407/2013, del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ex art. 52 legge n. 234/2012, l'Inps riconosce l'intero importo dell'agevolazione spettante solo dopo aver consultato tale registro e accertato che il datore di lavoro non ha superato i limiti di aiuti previsti dalle normative europee.

Datori beneficiari - L'incentivo è riconosciuto a tutti i datori privati, anche non imprenditori, inclusi quelli agricoli, che comunicano le disponibilità dei posti vacanti alla piattaforma digitale dedicata al RDC presso l'ANPAL. Invece, l'esonero non si applica alla PA (cfr. art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/2001). Hanno, quindi, diritto al beneficio: enti pubblici economici; Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle leggi regionali in EPE; enti che, per effetto di privatizzazione, si sono trasformati in società di capitali; ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, e iscritte nel registro delle persone giuridiche; aziende speciali costituite anche in consorzio, ex artt. 31 e 114 D.Lgs. n. 267/2000; consorzi di bonifica; consorzi industriali; enti morali ed ecclesiastici.
Beneficiano dell'agevolazione anche gli Enti di formazione accreditati nelle ipotesi previste ex 8, co. 2, del D.L. n. 4/2019, ossia nei casi in cui l'assunzione a TI e pieno si realizzi presso altro datore a seguito del percorso formativo svolto presso l'ente stesso.
Infine, con riferimento alla condizione ex art. 8, co. 1, del D.L. n. 4/2019, secondo cui l'esonero è riconosciuto ai soli datori privati che abbiano comunicato alla piattaforma digitale del RDC presso l'ANPAL la disponibilità dei posti vacanti, l'agevolazione è riconosciuta solo per i rapporti di lavoro con caratteristiche corrispondenti a quelle comunicate, avuto riguardo alla qualifica del lavoratore e alla sede di lavoro. Il datore, contestualmente all'assunzione del beneficiario di RDC, deve stipulare, presso il CPI, ove necessario, un patto di formazione con cui garantisce al beneficiario un percorso formativo o di riqualificazione professionale.

Rapporti incentivati - L'esonero riguarda le assunzioni a TI, purché a tempo pieno. Per tutelare particolari situazioni soggettive del lavoratore, ex art. 8 D.Lgs. n. 81/2015, è possibile trasformare, su sua richiesta, il rapporto da tempo pieno a parziale e continuare a fruire dell'agevolazione (es.: richiesta del dipendente di rimodulare l'orario per gravi patologie per cui residui una ridotta capacità lavorativa o di ridurre l'orario in luogo del congedo parentale).
L'incentivo non spetta per il contratto intermittente nonché, considerate la peculiarità del rapporto e le causali di cessazione (recesso ad nutum per il datore) per l'assunzione di dirigenti. Inoltre, esso non si applica alle prestazioni occasionali ex art. 54-bis D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (legge n. 96/2017), né alle assunzioni di lavoratori domestici, seppur a TI e pieno.
Invece, lo sgravio interessa anche l'apprendistato e i rapporti di lavoro subordinato a TI instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro ex legge n. 142/2001. Infine, l'agevolazione spetta per le assunzioni a TI a scopo di somministrazione.

Condizioni - L'esonero è subordinato al rispetto dei principi generali sugli incentivi alla assunzione (art. 31 D.Lgs. n. 150/2015) e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria. In particolare, per quanto riguarda i principi generali, l'esonero spetta se – oltre a tutte le condizioni richieste - il datore che assume realizza un incremento occupazionale netto del numero dei dipendenti a TI con i criteri ex art. 31, co. 1, lettera f), del D.Lgs. n. 150/2015. L'incremento dei dipendenti a TI non solo deve realizzarsi all'assunzione, ma va mantenuto per ogni mese di fruizione dell'agevolazione. L'incremento si calcola confrontando il numero di dipendenti equivalente a TI e pieno del mese di riferimento con quello medio dei 12 mesi precedenti, con riguardo alla nozione di impresa unica ex art. 2, par. 2, Regolamento UE n. 1408/2013. Dal computo della base occupazionale si escludono i lavoratori che in tale periodo sono cessati per dimissioni volontarie, invalidità, pensione per limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa.
L'impresa deve verificare l'effettiva forza lavoro a TI dei 12 mesi dopo l'assunzione agevolata e non un'occupazione "stimata". Quindi, per l'aumento si verifica la forza occupazionale media alla fine dei 12 mesi e non quella "stimata" all'atto dell'assunzione. Perciò, se alla fine dell'anno dopo l'assunzione vi è l'incremento netto a TI, le quote mensili di incentivo già godute si "consolidano"; in caso contrario, l'incentivo non spetta e il datore deve restituire le singole quote di incentivo godute in difetto del requisito. Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento; l'eventuale ripristino dell'incremento per i mesi dopo consente, invece, di fruire del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non di recuperare il beneficio perso. Infine, l'assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, anche se il lavoratore con diritto all'assunzione è somministrato.
L'inoltro tardivo delle COB di instaurazione del rapporto incentivato causa la perdita della parte di incentivo per il periodo tra decorrenza rapporto e data di tardiva comunicazione.
Quanto al rispetto delle norme fondamentali in materia di condizioni di lavoro e di assicurazione sociale obbligatoria, la fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto, da parte del datore che assume, delle condizioni ex art. 1, co. 1175, della legge n. 296/2006:
a) regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa sul DURC;
b) assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
c) rispetto di accordi, contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali, firmati dalle OO.SS. dei datori e lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Infine, per il riconoscimento dell'agevolazione in questione, i datori devono essere in regola con gli obblighi di assunzione di disabili ex art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, fatta salva l'ipotesi di assunzione di beneficiario di RDC iscritto alle liste di cui alla medesima legge.

Restituzione incentivo - In caso di licenziamento nei 36 mesi dall'assunzione del beneficiario di RDC, il datore deve restituire l'intero ammontare fruito, con le sanzioni civili ex art. 116, co. 8, lett. a), legge n. 388/2000, calcolate in base al tasso di riferimento più 5,5 punti percentuali per anno. La restituzione non opera se l'interruzione del rapporto avviene per giusta causa o giustificato motivo; invece, opera se il recesso intimato per tali ragioni è dichiarato illegittimo.
Nell'apprendistato, è possibile recedere al termine del periodo formativo: tale facoltà di recesso comporta l'obbligo di restituire l'incentivo fruito. Nell'apprendistato di I livello è giustificato motivo di licenziamento il mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, come attestato dall'istituzione formativa: in questa fattispecie, l'incentivo fruito non va restituito.
Anche l'interruzione del rapporto per recesso del datore durante il periodo di prova (art. 2096 cod. civ.) comporta l'obbligo di restituire l'incentivo fruito.
La restituzione non opera se il datore recede, in applicazione di una clausola del contratto collettivo di automatica risoluzione del rapporto, al raggiungimento dell'età pensionabile, poiché tale fattispecie non integra un'ipotesi di licenziamento, ma esprime solo la volontà datoriale di avvalersi di un meccanismo risolutivo previsto dall'autonomia negoziale.
L'incentivo fruito va restituito nel caso di dimissioni per giusta causa, perché l'interruzione del rapporto non è riconducibile alla volontà del lavoratore, ma a comportamenti altrui che non ne consentono la prosecuzione, neanche temporanea.
Inoltre, quando l'incentivo è attribuito anche agli Enti di formazione, l'insorgenza, per i motivi di legge, dell'obbligo di restituire l'incentivo fruito da parte del datore non ha effetti, per le quote di incentivo fruito, in capo all'Ente di formazione che ha sviluppato il piano formativo.
Infine, la revoca della prestazione del RDC, anche se effettuata per motivi legati alla condotta del lavoratore, se disposta dopo l'assunzione del beneficiario, comporta la perdita della parte di incentivo non ancora fruito, per il datore e per l'Ente formativo accreditato.

Trasferibilità - In caso di cessione del contratto a TI ex art. 1406 cod. civ. con passaggio del dipendente al cessionario, il beneficio riconosciuto al cedente è trasferito al subentrante per il periodo non goduto. Parimenti, l'esonero è trasferibile al cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente ex art. 2112 cod. civ.. Invece, il datore che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, per un obbligo preesistente di legge o di contratto collettivo, un lavoratore per cui il cessante stava fruendo dell'incentivo per l'assunzione del beneficiario di RDC non preserva il diritto all'incentivo, poiché in tali casi vi è la cessazione del rapporto agevolato e l'attivazione di un nuovo rapporto di lavoro, ancorché caratterizzato da elementi che sul piano sostanziale non prefigurano soluzioni di continuità con il previgente rapporto (conservazione inquadramento contrattuale, riconoscimento anzianità pregressa, ecc.).

Somministrazione - Lo sgravio spetta anche per le assunzioni a TI e pieno a scopo di somministrazione, anche se la somministrazione è resa verso l'utilizzatore a termine (il rapporto con l'utilizzatore deve essere full time). I benefici per l'assunzione o trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al de minimis, il beneficio è computato in capo all'utilizzatore. Quindi, se il lavoratore è utilizzato da più utilizzatori nel periodo di applicazione del bonus, l'agenzia, per imputare correttamente gli aiuti de minimis, deve comunicare all'Inps l'invio in missione presso diversi utilizzatori.

Compatibilità con altri incentivi - L'esonero per l'assunzione a TI e pieno del beneficiario del RDC si cumula solo l'incentivo ex art. 1, co. 247, legge n. 145/2018, per le assunzioni in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti fino a 34 anni o di almeno 35 anni privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Trattandosi di incentivi che prevedono, ambedue, l'esonero dal versamento dei contributi a carico datore e, per l'assunzione di beneficiari di RDC, anche di quelli a carico del lavoratore, in caso di esaurimento degli esoneri per tale cumulo, la fruizione del bonus per l'assunzione di beneficiari del RDC opera sotto forma di credito di imposta (che sarà disciplinato da un D.I.). Quindi, il datore, se vi sono i presupposti, può decidere quale beneficio applicare ma, una volta attivato il rapporto con lo specifico regime agevolato scelto, non può applicarne un altro.

Misura - La misura dell'incentivo per l'assunzione di beneficiari del RDC è pari ai contributi previdenziali e assistenziali a carico di datore e lavoratore, esclusi premi e contributi Inail, nel limite dell'importo mensile del RDC fruito dal lavoratore assunto e, comunque, nel tetto di 780 euro mensili. Quindi, poiché l'importo da considerare per lo sgravio è il beneficio economico mensile spettante al nucleo familiare all'atto di assunzione del lavoratore (nel limite di 780 euro), in presenza di un nucleo composto da più soggetti per cui è previsto l'inserimento lavorativo, è possibile riconoscere lo sgravio anche per più di un'assunzione dei componenti del medesimo nucleo, purché, dopo la prima assunzione incentivata, sussista un RDC residuo. L'assunzione comporta l'obbligo di comunicare entro 30 giorni il reddito previsto (per l'anno solare di assunzione) che ne deriva. Il maggior reddito da lavoro concorre, dal mese dopo a quello di variazione, a determinare il beneficio per l'80%, rideterminando l'importo mensile del RDC: tale importo costituirà il nuovo tetto per le ulteriori assunzioni di membri del nucleo.

Esempio – Se il RDC percepito dal nucleo è 1.100 euro mensili, l'assunzione di un membro comporta uno sgravio (parametrato ai contributi) per un ammontare pari al minor valore tra 780 euro e importo dei contributi mensili (es.:500 euro). A seguito della comunicazione (del lavoratore) del reddito previsto annuo, è rideterminato l'importo mensile di RDC: una eventuale nuova assunzione, dà luogo a un nuovo sgravio nella misura minore tra importo di RDC residuo alla nuova assunzione e contributi. Quindi, anche in caso di successiva assunzione nel nucleo, il tetto del RDC si cristallizza alla data di avvio del rapporto di lavoro.
Per i rapporti avviati nel mese le soglie vanno ricalcolate in funzione della sua durata effettiva: il tetto massimo di incentivo in tale mese è pari all'importo mensile diviso per 31 e calcolato in base al numero dei giorni di durata del rapporto. Ad esempio, per un importo mensile del RDC di 650 euro (inferiore al limite di 780 euro), l'importo giornaliero è 20,96 euro (650,00/31): tale valore si moltiplica per i giorni di calendario in cui è attivo il rapporto nel mese, per ottenere la misura del tetto del mese stesso.
Infine, la fruizione dell'esonero per l'assunzione di beneficiari del RDC ex art. 8 del D.L. n. 4/2019 garantisce comunque al lavoratore l'integrità delle propria posizione assicurativa ai fini del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche e previdenziali in genere.
Quanto all'effettiva entità dell'incentivo, non sono oggetto di sgravio le seguenti contribuzioni:
a) premi e i contributi dovuti all'Inail;
b) contributo al Fondo per l'erogazione ai dipendenti del settore privato dei TFR;
c) il contributo ai fondi ex artt. 26, 27, 28 e 29, D.Lgs. n. 148/2015, nonché al Fondo di solidarietà della Provincia autonoma di Trento e al Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Sono escluse dall'esonero le contribuzioni non aventi natura previdenziale e quelle concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento. Non è oggetto di sgravio, se dovuto, il contributo aggiuntivo IVS dell'1% ex art. 3-ter legge n. 438/1992.
La durata dell'incentivo varia in relazione al periodo di RDC già goduto dal lavoratore, ed è pari alla differenza tra 18 mensilità e quella già godute dal beneficiario, con un minimo di 5 mensilità. Se il RDC percepito dal lavoratore assunto deriva dal rinnovo della misura ex art. 3, co. 6, del D.L. n. 4/2019, la durata dell'incentivo è stabilita in misura fissa di 5 mensilità.
Il godimento può essere sospeso solo per l'assenza obbligatoria di maternità, consentendo il differimento temporale del periodo di fruizione.
Anche se l'art. 4, co. 10, del D.L. n. 4/2019 dispone che ove sia accettata una offerta collocata oltre 250 km di distanza dalla residenza del beneficiario, egli continua a percepire il beneficio del RDC, a titolo di compensazione per le spese di trasferimento, l'importo di tale beneficio economico, che il lavoratore continua a percepire, non rileva per determinare l'ammontare di incentivo spettante quanto alla contribuzione a carico datore né alla quota del lavoratore.

Assunzione dopo patto formativo - Se l'assunzione riguarda una professionalità coerente con il profilo formativo acquisito presso un Ente accreditato o un fondo interprofessionale per la formazione continua, al datore che assume spetta metà dell'importo mensile di RDC percepito dal lavoratore all'assunzione, fino a 390 euro per minimo 6 mensilità. Se il RDC del lavoratore assunto deriva dal rinnovo del RDC, l'incentivo spetta per 6 mensilità. Entro tali limiti, l'importo massimo di beneficio non può comunque eccedere il totale dei contributi a carico di datore e lavoratore, esclusi premi e contributi già indicati. L'altra metà dell'importo mensile di RDC percepito dal lavoratore all'assunzione, fino a 390 euro mensili e per minimo 6 mensilità, è riconosciuta all'Ente di formazione sotto forma di sgravio contributivo sui contributi dovuti per i propri dipendenti. Anche in tal caso, nel rispetto di tali limiti, l'importo massimo di beneficio riconosciuto all'Ente non può eccedere il totale dei contributi a carico del datore che ha assunto il beneficiario del RDC e del lavoratore, esclusi premi e contributi già indicati.
Infine, poiché anche l'incentivo che spetta all'Ente di formazione è fruito per l'effettivo svolgimento del rapporto, se esso cessa prima della naturale scadenza dell'agevolazione, il datore deve informarne tempestivamente l'Ente, evidenziando i dati identificativi del lavoratore e la data di fine rapporto: la cessazione comporta l'interruzione del beneficio, a decorrere dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, anche per l'Ente di formazione.

Domanda - Il datore deve inoltrare all'Inps, con il modulo on line, sul sito www.inps.it, una domanda di ammissione (si attende la pubblicazione del modulo); l'Inps:
a) calcola ammontare e durata del beneficio in base al RDC e ai contributi a carico di datore e lavoratore dichiarati nella richiesta;
b) consulta il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato per verificare che per quel datore si possono riconoscere aiuti de minimis;
c) se il lavoratore è percettore di RDC e vi è capienza di aiuti de minimis, accoglie la domanda, elaborando il relativo piano di fruizione.
L'importo riconosciuto dall'Inps è l'ammontare massimo di agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive. Esso è riconosciuto in base alla minor somma tra beneficio mensile di RDC spettante al nucleo (tetto 780 euro) e contributi a carico di datore e lavoratore calcolati con riferimento al tempo pieno. Quindi, in caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione a part time per le causali ex art. 8 del D.Lgs. n. 81/2015, è onere del datore riparametrare l'incentivo in base ai contributi dovuti e fruire dell'importo ridotto. Le istruzioni operative per tutte le gestioni interessate saranno dettate con apposito messaggio.

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