Agevolazioni

Niente bonus agli stranieri se nell’anagrafe italiana

di Antonello Orlando e Matteo Prioschi

A un cittadino straniero non si può applicare l’articolo 16, comma 5 ter, del Dlgs 147/2015 ai fini della tassazione agevolata dei redditi per chi rientra in Italia. Questa persona non ha quindi la possibilità di beneficiare dell’agevolazione se, dopo essersi registrato in Italia come residente nel passato, è rimasto due anni all’estero, ma non si è cancellato dall’anagrafe dei residenti nel nostro Paese.

Il decreto legge 34/2019, oltre ad avere semplificato l’accesso e potenziato l’agevolazione (portata a una durata massima di 10 anni), ha anche introdotto una particolare “sanatoria”, inserendo il comma 5-ter nell’articolo 16 del Dlgs 147/2015. Il motivo di tale modifica è da ravvisare nelle decine di cartelle esattoriali che l’Agenzia delle entrate ha inviato a numerosi ricercatori italiani che avevano goduto delle agevolazioni loro riservate per il rientro in Italia, poi contestate in quanto non avevano perfezionato il requisito formale della cancellazione dal proprio comune di residenza e la contestuale iscrizione all’Aire (Anagrafe italiani residenti all'estero) nei 24 mesi di ricerca condotta all’estero prima del rientro incentivato in Italia, perdendo così il diritto alle agevolazioni fiscali.

L’efficacia della modifica è valida sia per il futuro che per il passato, anche in caso di contenziosi già avviati, a patto che i contribuenti non abbiano spontaneamente versato le maggiori imposte dovute. Di fatto, i nuovi commi rendono alternativo il requisito della pregressa iscrizione all’Aire a un criterio maggiormente sostanziale che coincide con quanto previsto dall’articolo 4 delle convenzioni internazionali bilaterali contro le doppie imposizioni redatte su modello Ocse. Secondo questo criterio, la residenza estera di una persona può essere accertata sulla base di dove si trovi l’abitazione permanente, il centro degli interessi vitali e la propria nazionalità.

In base a un interpello non pubblicato della direzione regionale Lombardia dell’Agenzia delle entrate, però, tale agevolazione si applica solo agli italiani perché così stabilisce il testo letterale del Dlgs 147/2015 introdotto dal Dl 34/2019. Di conseguenza è stato escluso che un francese, prima residente in Italia, poi ritornato in Francia per almeno 2 anni senza cancellarsi dall’anagrafe in Italia, possa al suo rientro beneficiare dell’agevolazione fiscale sui redditi.

Una lettura della norma orientata all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che vieta qualsiasi discriminazione effettuata in base alla nazionalità dei cittadini comunitari, potrebbe portare però a un’applicazione estensiva della stessa.

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