Agevolazioni

Professionisti, i contributi della Cassa per calamità naturali non rilevano fiscalmente

di Salvatore Servidio

Con la risposta a interpello numero 468 del 4 novembre, l'agenzia delle Entrate afferma che le erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali. Si esclude quindi la rilevanza fiscale delle stesse sia per i professionisti in pensione che per quelli in attività.

Il caso
Una cassa di previdenza e assistenza ha formulato due quesiti, chiedendo all'amministrazione di conoscere il regime fiscale applicabile ai contributi dalla stessa erogati in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione) per i danni causati da calamità e/o catastrofi naturali agli immobili e/o ai beni strumentali, nella particolare ipotesi in cui l'immobile sia utilizzato promiscuamente per lo svolgimento dell'attività professionale e per finalità abitative.
Ha chiesto, inoltre, di conoscere se il regime fiscale dei suddetti contributi, ove utilizzati per la ricostruzione degli immobili, sia compatibile con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche.
L'erogazione consiste nella corresponsione di una somma di denaro proporzionale al danno subito, previa allegazione alla domanda di idonea documentazione comprovante l'entità del danno, nonché di un'attestazione in cui il competente consiglio dell'Ordine dichiari che il richiedente, al momento dell'evento calamitoso, aveva il domicilio professionale principale o secondario nell'immobile o negli immobili indicati nella documentazione.

La soluzione dell'agenzia delle Entrate
Nella risposta, l'agenzia delle Entrate ha premesso che il trattamento fiscale delle erogazioni effettuate dagli enti o dalle casse in favore dei propri iscritti – circolari del ministero dell’Economia 326/1997 e 55/1999 - deve essere determinato autonomamente in base ai principi generali regolanti l'imposizione sui redditi e, di conseguenza, tali prestazioni saranno imponibili solamente se inquadrabili in una delle categorie di reddito previste nell'articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente e autonomo, d'impresa, diversi eccetera).

In generale, relativamente alla rilevanza fiscale delle erogazioni effettuate da enti privati di previdenza e assistenza in favore dei propri iscritti (in attività o in pensione), per danni a immobili adibiti a prima abitazione o studio professionale causati da calamità naturali, l'Agenzia ha precisato che tali contributi non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito prevista dal Tuir in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali in base all'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude quindi la rilevanza delle stesse sia per i professionisti in pensione sia per quelli in attività.

Inoltre, se i contributi sono concessi per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto dei contributi percepiti.

Nella fattispecie oggetto dell'interpello, attesa la finalità assistenziale di tali prestazioni, i contributi non sono rilevanti sotto il profilo fiscale. La natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza delle stesse anche per i professionisti in pensione. Qualora il contributo percepito sia utilizzato per la ricostruzione dell'immobile strumentale, le spese sostenute dal professionista saranno deducibili nella misura del 50% dal reddito di lavoro autonomo, secondo le regole previste per tale categoria reddituale, al netto del contributo percepito e, quindi, nei limiti di quelle effettivamente rimaste a carico del professionista medesimo (circolare 20/E/2011).

Quanto alla compatibilità del regime fiscale dei contributi, con la disciplina delle detrazioni fiscali in materia di recupero edilizio, riqualificazione energetica e misure antisismiche, viene chiarito che, relativamente alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, qualora il contributo medesimo sia utilizzato per i suddetti interventi sull'immobile ad uso promiscuo, la detrazione spettante – limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto (quindi al netto del contributo) – è ridotta al 50% (articolo 16-bis, comma 5, del Tuir).

Riguardo alla detrazione per interventi antisismici, si precisa che:
a) se si tratta di interventi relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, la detrazione spettante, nei limiti delle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto (quindi al netto del contributo), è ridotta al 50 per cento;

b) se si tratta di interventi di ristrutturazione edilizia, in assenza di norme contrarie, ove il contributo sia utilizzato per i suddetti interventi sull'immobile a uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, essendo prevista sia per gli immobili residenziali sia per gli immobili in cui si svolge l'attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.

Infine, la detrazione per interventi di riqualificazione energetica (ex articolo 1, commi da 344 a 349, della legge 296/2006), in mancanza di diversa disposizione normativa, ove il contributo sia utilizzato per i suddetti interventi sull'immobile a uso promiscuo, la detrazione spettante compete per intero, in quanto prevista sia per immobili residenziali sia per gli immobili in cui si svolge l'attività produttiva, e compete limitatamente alle spese effettivamente rimaste a carico dell'iscritto e, quindi, al netto del contributo percepito.

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