Agevolazioni

I beni strumentali restano fuori dai tetti

di Nicola Forte

I professionisti potranno accedere o continuare ad applicare il regime forfettario anche nel 2020 indipendentemente dai beni strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività professionale.

Fino al periodo d’imposta 2018 era previsto per questi beni un limite di 20mila euro.

Se il costo sostenuto per acquistare questi beni (studio compreso) avesse superato questo limite annuale, il contribuente sarebbe uscito dal regime forfettario a partire dall’anno successivo.

La legge di Bilancio 2019 ha eliminato il limite. Di conseguenza l’applicazione del regime da quest’anno non è influenzata dai “cespiti” acquistati ed impiegati nell’attività. Il disegno di legge di Bilancio 2020, sia pure nella versione ancora all’esame del Parlamento, non prevede la reintroduzione di questo limite.

Nell’ipotesi in cui il professionista dovesse successivamente cedere i beni strumentali, i proventi conseguiti non concorreranno né alla determinazione della soglia di 65mila euro di compensi, né saranno soggetti ad imposizione.

L’agenzia delle Entrate ha precisato espressamente in passato che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate dai contribuenti che si avvalgono del forfait non sono né tassabili, né deducibili.

L’articolo 1, comma 64 della legge 190/2014 non contiene alcun riferimento al trattamento fiscale da riservare alle plusvalenze e alle minusvalenze. Al contrario, invece l’imponibilità era espressamente prevista dal cosiddetto regime dei minimi previsto dall’articolo 1, comma 104, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (paragrafo 4.3.1 della circolare 10/E/ 2016). La mancata indicazione del trattamento fiscale deve essere interpretata nel senso dell’irrilevanza, ai fini fiscali, delle plusvalenze realizzate dai contribuenti che si avvalgono del forfait.

La stessa circolare afferma espressamente che: «la mutata lettera della norma, in un’ottica di maggiore semplificazione, consente di ritenere che le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non abbiano alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime forfetario». Il legislatore ha poi spiegato come determinare le plusvalenze una volta che il professionista sarà uscito dal regime forfetario. La circostanza costituisce una conferma indiretta dell’irrilevanza dei plusvalori durante il periodo di permanenza nel regime forfetario.

Il portafoglio clienti

Non concorrono alla determinazione dei compensi, e quindi al limite di 65mila euro, neppure i corrispettivi percepiti a seguito della cessione della clientela da parte di un professionista forfettario. La circostanza che il legislatore ne abbia previsto espressamente la tassazione per i professionisti “ordinari” dimostra la diversa natura di questi proventi.

In mancanza di una disposizione espressa, circa la rilevanza, nell’articolo 54 del Tuir, dimostra come il legislatore abbia dovuto prevedere espressamente la tassazione dei proventi. Diversamente, proprio in quanto aventi natura diversa dai compensi professionali, sarebbero rimasti completamente esclusi da tassazione.

D’altra parte, non può dubitarsi che, ove i corrispettivi vengano percepiti da un professionista con regime ordinario, la ritenuta non sarebbe in ogni caso applicabile.

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