Agevolazioni

L’indennizzo per cessazione dell’attività commerciale diventa strutturale

di Aldo Forte

Esteso anche al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 l’indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.
Lo ha previsto l'articolo 11-ter, del Dl 101/2019, convertito dalla legge 128/2019 che rinvia a quanto previsto dalla legge 145/2018. Con quest’ultima legge, era stato reintrodotto l'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale dai commi 283 e 284, dell'art. 1, che dal 1° gennaio 2019 rendono l'indennizzo una misura strutturale con conseguente stabilizzazione dell'obbligo di versamento del contributo aggiuntivo dello 0,09%.
Ora, con la nuova previsione legislativa dell'articolo 11-ter, la prestazione potrà essere erogata anche a coloro che hanno cessato dal 1° gennaio 2017 in poi.
Per quanto concerne le condizioni ed i requisiti per accedere a tale prestazione, si riportano di seguito le linee principali.
In maniera specifica, potranno beneficiare dell'indennizzo, gli iscritti alla Gestione INPS dei commercianti che esercitano, in qualità di titolari o coadiutori, l'attività: commerciale al minuto in sede fissa, anche abbinata ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; su aree pubbliche, anche in forma itinerante; (art. 27, D.Lgs. n. 114/98). Vi rientrano anche i titolari e coadiutori di attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; gli agenti e rappresentanti di commercio di cui alla legge 204/1985, ma non i loro coadiutori.
Restano fuori, gli esercenti le attività: commerciali all'ingrosso; le "forme speciali di vendita al dettaglio" elencate all'articolo 4, comma 1, lett. h), del D.Lgs. 114798, e ss.mm.ii., ossia gli esercenti le attività commerciali effettuate al di fuori dei tradizionali negozi di vicinato, banchi o mercati, quali, a titolo esemplificativo, il commercio elettronico, la vendita presso il domicilio dei consumatori, la vendita per corrispondenza o tramite televisione, la somministrazione o vendita di alimenti e bevande in luoghi non aperti al pubblico effettuata esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (ad esempio, scuole, ospedali, circoli privati, mense aziendali); attività di intermediazione diversa da quella prevista dalla legge n. 204/1985 quale, ad esempio, quella svolta da procacciatori e agenti d'affari, agenti assicurativi, agenti immobiliari, promotori finanziari.
Per le richieste di indennizzo effettuate dai coadiutori, bisogna tener conto della cessazione definitiva dell'attività commerciale del soggetto titolare; ne deriva che il coadiutore può beneficiare dell'indennizzo solo se ha cessato l'attività in concomitanza e per effetto della cessazione definitiva dell'attività esercitata dal titolare.
L'indennizzo spetta ai soggetti aventi diritto, che abbiano compiuto almeno 62 anni di età, se uomini, o almeno 57 anni di età, se donne e risultino iscritti, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla Gestione dei commercianti. L'INPS, con circolare 77/2019, ha precisato che i 5 anni, non devono essere necessariamente continuativi, ma devono sussistere al momento della cessazione dell'attività lavorativa ed essere connessi all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo.
L'indennizzo, è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo, subordinato o occasionale; esso, in misura pari al trattamento minimo, viene erogato fino a tutto il mese in cui il beneficiario compie l'età pensionabile ordinaria prevista dalla legge in vigore nella Gestione dei commercianti.

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