Agevolazioni

Assunzioni agevolate donne 2020, il Ministero individua settori e professioni

di Rossella Quintavalle

Con decreto interministeriale del 25 novembre 2019, pubblicato in pari data nella sezione "Normativa" del sito del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, sono stati individuati i settori e le professioni caratterizzati da un alto tasso di disparità media uomo-donna in relazione alla media annua del 2018 e validi per l'anno 2020. Un decreto che puntualmente ogni anno individua gli indicatori utili al fine di individuare in quali ambiti sia possibile fruire degli incentivi riservati alle assunzioni di donne c.d. appartenenti alle categorie di lavoratori svantaggiati.

Il riferimento, in attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n. 651/2014, è all'articolo 4, comma 11, della legge n. 92/2012 che, già a decorrere dal 1° gennaio 2013, concede un beneficio contributivo sulle assunzioni di donne di qualsiasi età inquadrate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e senza impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Si tratta di settori e professioni, rilevati annualmente dall'Istat, caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato se il lavoratore appartiene al "genere" sottorappresentato.

Per il 2020 i settori di attività e le 21 professioni indicati negli allegati A e B al nuovo decreto si differenziano da quelli stabiliti per i due anni precedenti per la soppressione della professione riguardante i "Membri dei corpi legislativi e di governo, dirigenti ed equiparati dell'amministrazione pubblica, nella magistratura, nei servizi di sanità, istruzione e ricerca e nelle organizzazioni di interesse nazionale e sovranazionale" e l'introduzione al suo posto della new entry "Specialisti della salute".

Il tasso di disparità medio è stato rilevato per l'anno 2018 nella misura del 9,3% rispetto al 9,2% rilevato per l'anno 2017, e la soglia sopra la quale un settore o una professione vengono considerati caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno il 25% della disparità media è pari all'11,6% rispetto al precedente 11,5%.

Il beneficio ottenibile in caso di assunzione di una donna appartenente a tali settori e professioni consiste nell'abbattimento del 50% sui contributi (Inps e Inail) per un periodo che varia dai 12 ai 18 mesi a seconda del tipo di contratto instaurato (sia in modalità full-time che part-time), a tempo determinato, indeterminato, trasformazione di un contratto a termine precedentemente agevolato, ovvero assunzione in somministrazione.

Oltre al requisito dell'appartenenza a uno dei settori o professione indicati in decreto, la lavoratrice deve risultare priva di impiego da almeno sei mesi, ossia, negli ultimi sei mesi non deve aver prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi, ovvero attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione fiscale. Il requisito della disoccupazione prescinde, in questo caso, dalla dichiarazione di assenza di lavoro presso il Centro per l'impiego territorialmente competente.

L'agevolazione può essere fruita solo nel rispetto dei principi generali sanciti dall'articolo 31 del Dlgs 150/2015 e delle ulteriori disposizioni in tema di assunzioni agevolate, tra le quali la presenza della regolarità contributiva di cui all'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge 296/2006. Il beneficio non è subordinato al rispetto del "de minims", ma alla realizzazione di un aumento netto del numero dei dipendenti in forza rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, per effetto della nuova assunzione agevolata (U.L.A.). In presenza di tutte le condizioni richieste, il datore di lavoro inoltra apposita comunicazione all'Inps mediante modulo di istanza on-line "92-2012", disponibile all'interno della funzione "Cassetto previdenziale aziende" del sito www.inps.it. L'Istituto assegna il codice di autorizzazione "2H" e il datore di lavoro, nel flusso UniEmens, indica la presenza di tale lavoratrice, valorizzando nell'elemento individuale <TipoContribuzione> il codice "55, che assume il significato di "lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della Legge n. 92/2012". Nella denuncia delle retribuzione all'Inail andranno distinte le retribuzioni parzialmente esenti da premio, indicando il codice N,O,P,Q a seconda si tratti di assunzione a termine, trasformazione, proroga o assunzione a tempo indeterminato.

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