Agevolazioni

Riduzione edili, indicazioni operative per la fruizione dell'agevolazione 2019

di Emanuela Molteni

Anche per l'anno 2019, le aziende del settore edile potranno accedere al beneficio contributivo dell'11,50%, così come previsto dalla Legge 247/2007. I datori interessati alla riduzione in parola hanno tempo fino al 15 marzo 2020 per inviare le relative istanze telematiche di richiesta.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, in data 5 novembre 2019, nella sezione pubblicità legale del proprio sito internet, il decreto 24 Settembre 2019 sottoscritto di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Il decreto in parola prevede la determinazione, per l'anno 2019, della riduzione dei contributi previdenziali in favore dei datori di lavoro del settore edile di cui all'art.29, comma 2, del D.l. 23 giugno 1995, n. 244 (reso strutturale dall'art. 1, c. 51, della L. 247/2007 - c.d. Protocollo Welfare).
Come tutti gli anni, il beneficio in parola è confermato in misura pari all'11,50% e trova applicazione sui periodi di paga da gennaio a dicembre 2019, a favore delle imprese del settore edile (individuate con la classificazione ATECO 2007 da 412000 a 439909, ovvero con c.s.c. da 11301 a 11305 e da 41301 a 41305 per l'artigianato).
L'INPS, con la circolare n. 145 del 28 Novembre 2019, ha specificato le modalità operative per l'ammissione allo sgravio e la relativa fruizione.
Il beneficio consiste in una riduzione sui contributi dovuti per le assicurazioni sociali diverse da quella pensionistica e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, per i lavoratori a tempo parziale.
A differenza degli anni precedenti, si rammenta che dal 2019 tale riduzione non si applica più ai premi assicurativi INAIL ma solo sui contributi previdenziali dovuti all'INPS: l'articolo 1, comma 1126, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018) ha infatti soppresso il riferimento all'INAIL dall'articolo 29, comma 2, del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244. L'agevolazione in parola è stata infatti applicata, in sede di autoliquidazione 2018/2019, per l'ultima volta al solo premio di regolazione 2018.
Il beneficio pertanto si applica, dal 2019, solo sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali, compresa la maggiorazione dell'1,4% per i contratti a termine (INPS, Msg. 12849/2013 e FAQ), a carico del datore di lavoro, dovute per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2019.
È esclusa dal beneficio, oltre alla contribuzione per il fondo pensione lavoratori dipendenti (Ctr IVS), la contribuzione dello 0,30% della retribuzione imponibile, generalmente destinata al Fondo NASPI, dovuta per il finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua (art. 25, c. 4, L. 845/1978).
Le aliquote contributive interessate dallo sconto sono quelle nettizzate, in vigore nei settori industria e artigianato edile, nonché al netto di eventuali misure compensative spettanti, quali quelle stabilite per compensare l'uscita del TFR dall'azienda a favore dei fondi pensione e del fondo tesoreria (esonero dal versamento del contributo al fondo garanzia per il TFR dello 0,20% e riduzione della contribuzione minore, c.d. impropria).
L'agevolazione spetta con riferimento a quei datori di lavoro che siano in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, siano in regola con il rispetto degli obblighi di legge e della contrattazione collettiva di qualsiasi livello e che non abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di salute e sicurezza nel quinquennio precedente la data di applicazione dello sgravio. Da ultimo, la riduzione non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo.
Le aziende interessate alla riduzione contributiva nel settore dell'edilizia dovranno inviare una apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, avvalendosi del modulo "Rid-Edil", disponibile nella funzionalità "invio nuova comunicazione" della sezione "comunicazioni on-line", presente nel "cassetto previdenziale aziendale" del sito internet dell'Inps.
In caso di esito positivo, sarà attribuito alla posizione contributiva interessata il codice di autorizzazione 7N, per il periodo da novembre 2019 a febbraio 2020; l'esito sarà visualizzabile all'interno del Cassetto previdenziale aziende.
I datori di lavoro autorizzati alla fruizione potranno esporre lo sgravio nel flusso Uniemens con le seguenti modalità:
– il beneficio corrente dovrà essere esposto con il codice causale L206 nell'elemento <AltreAcredito> di <DatiRetributivi>;
– per il recupero degli arretrati dovrà essere utilizzato il codice causale L207, nell'elemento <AltrePartiteAcredito> di <DenunciaAziendale>;
– nei casi di matricole sospese o cessate, il datore di lavoro interessato a recuperare lo sgravio per i mesi antecedenti la sospensione o la cessazione dovrà inoltrare l'istanza avvalendosi della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale aziende, allegando una dichiarazione conforme al fac-simile allegato alla circolare n. 145/2019. I datori di lavoro autorizzati alla riduzione contributiva secondo la modalità sopra descritta, ai fini della fruizione del beneficio spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig);
– per gli operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso Uniemens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza; ovviamente non saranno valorizzate le settimane, i giorni retribuiti e il calendario giornaliero. Sarà, invece, valorizzato l'elemento <TipoLavStat> con il codice NFOR, che contraddistingue gli operai non più in carico presso l'azienda. Il beneficio potrà essere fruito avvalendosi delle denunce contributive Uniemens fino al mese di competenza febbraio 2020.
I datori di lavoro potranno inviare le domande per l'applicazione della riduzione contributiva relativa al 2019 fino al 15 marzo 2020.

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