Agevolazioni

Redditi con maxi sconto già dal 2019 per gli impatriati

di Antonello Orlando

Anticipata l’entrata in vigore delle agevolazioni “maggiorate”, già contenute nel decreto legge crescita (34/2019), per i lavoratori che ritornano in Italia dopo un periodo almeno biennale trascorso all’estero. Lo prevede un emendamento approvato al decreto legge fiscale che introduce l’articolo 13 ter allo stesso testo.

In base all’articolo 5, comma 2, del Dl 34/2019, entrato in vigore il 1° maggio e modificato in sede di conversione a fine giugno, le novità avrebbero trovato applicazione solo per i soggetti che avessero trasferito la propria residenza fiscale in Italia, nei termini previsti dal nostro ordinamento, a partire dal 2020.

Invece, per effetto dell’emendamento, le agevolazioni spetteranno non solo ai lavoratori, italiani e stranieri, che trasferiranno la propria residenza dal 2020, ma anche a chi lo ha fatto dal 30 aprile scorso, includendo così nel primo anno di agevolazione i redditi del 2019.

Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del Tuir, i lavoratori dovranno risultare iscritti nell’anagrafe di uno dei comuni italiani o, in ogni caso, possedere nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza nei termini previsti dal nostro ordinamento civilistico: per essere considerati residenti fiscali in Italia i soggetti dovranno esserlo per almeno 183 o 184 giorni in caso di anno bisestile, come nel 2020.

L’agevolazione, nella versione che avrebbe dovuto rimanere in vigore per chi avesse trasferito la propria residenza entro il 2019, consisteva in uno sconto del 50% sull’imponibile fiscale per un massimo di 5 anni di imposta a partire da quello di trasferimento della residenza in Italia, senza alcuna riduzione sul calcolo dei contributi.

La versione “potenziata” introdotta dal decreto crescita parte da una durata di 5 anni e sale a 10 per coloro che hanno almeno un figlio minorenne o fiscalmente a carico o, ancora, che diventino proprietari di un immobile in Italia dall’anno precedente al trasferimento. L’agevolazione è pari a una riduzione dell’imponibile fiscale al 70%, ma potrà essere ampliata in uno sconto dei primi 5 anni al 90% per chi si trasferirà in un comune delle otto regioni del Mezzogiorno elencate dalla norma; nel secondo quinquennio lo sconto sarà aumentato al 90% per coloro che abbiano almeno 3 figli minorenni o a carico.

Oltre alla maggiorazione dello sconto fiscale per chi si trasferirà in Italia, va ricordato che l’emendamento anticipa anche l’applicabilità dei nuovi requisiti richiesti dall’articolo 16, comma 1, del decreto internazionalizzazione (Dlgs 147/2015). Infatti, sostituendo la previgente formulazione, il decreto crescita ha stabilito che il beneficio della riduzione dal 70 al 90% dell’imponibile fiscale per 5 o 10 anni si applichi anche ai lavoratori che non siano stati residenti in Italia nei due periodi d’imposta antecedenti al trasferimento, a condizione che gli stessi si trasferiscano per lavorare prevalentemente in Italia e che vi rimangano per almeno 2 anni.

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