Agevolazioni

I requisiti per la detassazione delle prestazioni di welfare aziendale

di Salvatore Servidio

L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 13 dicembre 2019, numero 522, ha fornito chiarimenti a una società che ha chiesto il corretto trattamento fiscale per determinati benefit previsti da un piano di welfare aziendale a favore del personale, affermando che i trattamenti estetici non possono fruire dei benefici fiscali, mancando le finalità educative, ricreative o di assistenza necessarie per guadagnarsi l'esclusione dalla determinazione del reddito.

Nel caso esaminato, una società di consulenza rappresenta che i piani di welfare vengono erogati a due categorie di beneficiari al fine di incrementare la soddisfazione delle proprie risorse e di ottimizzare i costi aziendali: un gruppo costituito da tre lavoratori dipendenti della società e un altro costituito da tre membri del consiglio di amministrazione, in cui un solo componente percepisce compensi facenti parte dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, mentre altri due svolgono l'incarico a titolo gratuito. I benefit consistono in trattamenti estetici e corsi di lingua in favore dei familiari al di fuori dell'orario scolastico.

La società chiede se il regime di detassazione previsto per i piani di welfare aziendale possa valere anche per i benefit a favore degli amministratori che non percepiscono compensi, se i trattamenti estetici possono essere esclusi dal reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir e se la relativa Iva è detraibile in base all’articolo 19 del Dpr 633/1972 e, infine, se i corsi di lingua siano anch'essi esclusi dalla base imponibile.

L’agenzia delle Entrate chiarisce, riguardo al primo quesito, che i benefit a favore degli amministratori che non percepiscono alcun compenso devono essere inclusi nel reddito di lavoro dipendente. Infatti, l'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir, prevede una deroga al principio della tassabilità del reddito di lavoro dipendente per «l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1dell'articolo 100», e l'articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir, per «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari».

Nel caso in esame, per l'Agenzia, manca la "generalità" o la "categoria" dei dipendenti, dal momento che i membri del consiglio di amministrazione sono tre e uno solo è retribuito per l'incarico dalla società. Tra l'altro, è anche plausibile ritenere che tali benefit assolvano a una vera e propria funzione remunerativa per i due amministratori che lavorano a titolo gratuito. Il regime di favore, infatti, non deve tradursi in un aggiramento della corretta determinazione del reddito di lavoro dipendente (circolare 28/E/2016). Perché ci sia detassazione, infatti, l'offerta deve essere rivolta alla "generalità" o "categoria" dei dipendenti, mente il legislatore non riconosce l'applicazione della norma ogniqualvolta le somme o i servizi sono ad personam o costituiscono vantaggi solo per singoli e ben individuati lavoratori.

In definitva, i benefit erogati ai membri del consiglio di amministrazioni non possono fruire del regime di esclusione dal reddito.

Per quanto riguarda i trattamenti estetici, viene chiarito che anche tali erogazioni non possono godere del regime di favore, in quanto non fanno parte di opere e servizi aventi finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, come richiesto dall'articolo 100, comma 1, del Tuir. Mancando il requisito della rilevanza sociale, a tali benefit non si può applicare il regime di detassazione previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera f, del Tuir.

Anche sulla detraibilità dell'Iva, l'Agenzia rileva che, nel caso in esame, manca del tutto il requisito dell'inerenza voluto dall'articolo 19 del Dpr 633/1972, non avendo i trattamenti estetici alcun rapporto di strumentalità tra l'esercizio dell'attività svolta dal soggetto passivo e l'utilizzo del bene o servizio e, di conseguenza, l'imposta assolta per l'acquisto non è detraibile.

Sul tema, anche la Cassazione (ordinanza 23817/2017) ha ribadito, ai fini della detraibilità dell'Iva, la necessaria strumentalità del bene rispetto all'attività svolta. Le attività della società, infatti, non hanno nulla a che vedere con l'acquisto di trattamenti estetici da offrire quali benefit agli amministratori e dipendenti.

Infine, conclude l'Agenzia, non concorrono alla formazione del reddito e rientrano, invece, tra i benefit in esame, i rimborsi dei corsi di lingua a favore dei familiari dei lavoratori da effettuare al di fuori del circuito scolastico, vista la formulazione ad ampio raggio della stessa norma che prevede il beneficio (articolo 51, comma 2, lettera f-bis del Tuir), ricomprendendo tutte le prestazioni comunque riconducibili alle finalità educative e di istruzione, indipendentemente dalla tipologia di struttura (di natura pubblica o privata) che li eroga (circolare 5/E/2018).

In termini analoghi si era già pronunciata l'Agenzia con risposta a interpello 25 gennaio 2019, numero 10.

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