Agevolazioni

Tutele crescenti, sugli assunti under 35 rimane lo sgravio contributivo triennale

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Anche nel 2019 e 2020 sarà possibile per i datori di lavoro privati beneficiari della riduzione contributiva per l’assunzione, a tempo pieno e indeterminato, con contratto a tutele crescenti, di soggetti fino a 35 anni non compiuti, che non abbiano mai lavorato in forma stabile.

La previsione è contenuta nell’articolo 1, comma 10 della legge 160/2019 (Bilancio 2020). La disposizione in commento, attraverso un drafting normativo, interviene a definire e armonizzare l’incentivo in favore dell’occupazione giovanile. Ricordiamo che la legge 205/17 ha previsto (articolo 1, commi da 100 a 108 e da 113 a 115) un abbattimento strutturale del 50% degli oneri contributivi datoriali (premio Inail escluso) entro il tetto massimo di 3mila euro annui, in favore dei datori di lavoro privati (con esclusione di quelli domestici), per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, di giovani - i quali siano privi di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato - che non hanno compiuto il trentesimo anno di età. Per il solo anno 2018, la stessa legge ha esteso il limite anagrafico a 35 anni non compiuti.

Successivamente, in sede di conversione del Dl 87/18 (cosiddetto decreto dignità) la legge 96/2018 all’articolo 1 bis, ha previsto un incentivo analogo, per il biennio 2019-2020, relativamente alle assunzioni di under 35. Per la piena operatività di detta norma, tuttavia, la legge prevedeva l’emanazione di un apposito decreto ministeriale. Le due disposizioni hanno subito suscitato dibattito negli addetti ai lavori che si sono interrogati, tra l’altro, circa l’autonomia o meno della norma del 2019.

L’intervento della legge di bilancio 2020 mette a posto le tessere del puzzle.

In base alle modifiche introdotte dal comma 10, si estende alle assunzioni effettuate negli anni 2019 e 2020 il limite anagrafico più elevato di 34 anni e 364 giorni, già previsto per le assunzioni effettuate nel 2018 e, parallelamente, si abroga una disciplina transitoria (quella prevista della legge 96/2019), la quale, in realtà, non era mai decollata per l’assenza della prevista regolamentazione.

L’entità dello sgravio

La novella, infine, permette anche di confermare, per il biennio 2019-2020, la maggiore ampiezza dello sgravio, che per le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, potrà azzerare il carico contributivo datoriale, entro il limite massimo di 8.060 euro su base annua. Nelle rimanenti aree del territorio nazionale, l’incentivo resta fissato al 50% della contribuzione a carico dell’azienda, nei limiti di 3mila euro annui.

Stante l’armonizzazione della disposizione, ci sembra il caso di ricordare alcune delle principali caratteristiche della misura.

La durata dello sgravio

La riduzione contributiva ha una durata massima di 36 mesi e premia le assunzioni a tempo indeterminato con contratto a tutele crescenti; restano escluse, quindi, le assunzioni di dirigenti, nonché i rapporti di lavoro di tipo domestico.

Condizione essenziale per il diritto all’incentivo è che il soggetto avviato al lavoro non sia mai stato occupato, in precedenza, con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Il caso dell’apprendistato

Fanno eccezione i rapporti di apprendistato - instaurati con altro datore di lavoro, diverso da quello che esegue la nuova assunzione - che non siano proseguiti con il mantenimento in servizio dell’interessato.

La facilitazione soggiace al rispetto dei principi generali in materia di incentivi declinati dall’articolo 31 del Dlgs 150/15. Se il rapporto agevolato cessa, il lavoratore può essere assunto da un altro datore di lavoro anche oltre il limite di età previsto e chi instaura il rapporto può fruire dell’esenzione per i mesi mancanti al compimento del triennio.

Nel rispetto delle condizioni generali di accesso, il beneficio è previsto anche per le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine; in tal caso, il requisito anagrafico (under 35) deve essere posseduto al momento della conversione del rapporto.

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