Agevolazioni

Sulle partecipazioni nelle Srl decisive le fatture del 2019

di Nicola Forte

Tempo scaduto per rivedere le partecipazioni in società di persone che bloccano l’accesso al forfait. Ogni decisione infatti andava presa entro il 31 dicembre 2019. Ma c’è ancora margine invece se la partecipazione è in una srl.

Il possesso di partecipazioni in società di persone o in srl controllate, direttamente o indirettamente, dal contribuente che svolgono un’attività direttamente o indirettamente riconducibile al medesimo soggetto rappresenta causa ostativa al regime agevolato della flat tax. Stesso discorso per la partecipazione ad un’impresa familiare.

Ma la preclusione opera in modo diverso a seconda che si tratti di società di persone oppure di srl. Nel caso di possesso di una partecipazione ad una società di persone (anche di una quota minoritaria, ad esempio dell’1%), il regime agevolato è sempre precluso, senza ulteriori verifiche. La preclusione scatta dall’anno successivo, Quindi se il professionista non ha ceduto la partecipazione entro il 31 dicembre scorso non potrà fruire del forfait per il 2020.

Per il possesso di partecipazioni in srl questo automatismo non c’è. Il divieto di accesso al regime forfettario scatta solo al verificarsi in contemporanea di tre condizioni:

1. Possesso di una partecipazione di controllo (diretto o indiretto);

2. Svolgimento di un’attività riconducibile a quelle svolte dal professionista;

3. Effettivo svolgimento di prestazioni o cessioni di beni e servizi alla srl da evidenziare con fatture.

Nessun automatismo dunque: l’agenzia delle Entrate ha chiarito che queste condizioni vanno verificate fino a fine anno (circolare 9/E del 2019). In pratica, affinché l’attività svolta dalla società controllata sia riconducibile al professionista forfettario non è sufficiente che sia identica (stesso codice Ateco); è anche necessario che il contribuente effettui cessioni di beni o prestazioni verso questa srl.

Quindi esce dal regime forfettario nel 2020 il professionista che nel 2019 ha avuto il controllo diretto o indiretto di una srl, che svolge un’attività similare alla sua e che ha anche percepito compensi che costituiscono componenti negativi di reddito per la srl partecipata. Al contrario, se il professionista non ha emesso alcuna fattura nei confronti della società controllata nel 2019, nel 2020 potrà fruire del regime forfettario. La stessa verifica dovrà essere ripetuta alla fine del 2020.

Poniamo il caso di un commercialista che ha una partecipazione del 60% in una srl che elabora dati contabili, ma non fattura l’attività professionale nei confronti della srl controllata ed emette le fatture direttamente verso i propri clienti; in questa ipotesi la causa ostativa non scatta e il regime forfettario è applicabile. Attenzione però:  è anche necessario che il commercialista non percepisca compensi come amministratore dalla società, perché questi vanno fatturati.

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