Agevolazioni

Indennizzo per i commercianti cessati nel 2017 o 2018, le regole Inps

di Antonio Carlo Scacco

La legge di bilancio per il 2019 (legge 145/2018) non solo ha reintrodotto l'indennizzo destinato agli esercenti attività commerciali che cessano definitivamente la attività (introdotto nel lontano 1996 e successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2016) ma lo ha reso di natura strutturale, ossia non soggetto a limiti temporali ma soltanto al limite delle risorse di volta in volta disponibili.
Per una dimenticanza del legislatore, o forse per limiti di bilancio, nella legge non sono stati tuttavia ammessi al beneficio coloro che hanno cessato la attività nel corso del 2017 o del 2018 (come segnalato, la precedente proroga copriva solo le cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2016). A tale stato di cose ha posto rimedio il decreto legge 101/2019 (c.d. "crisi") che ha ricompreso nel novero dei soggetti interessati anche coloro che hanno cessato definitivamente l'attività commerciale nel corso dei predetti anni.
Come evidenziato dalla circolare Inps 13 gennaio 2020, n. 4, per effetto di tali disposizioni dal 3 novembre 2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto) tali soggetti potevano presentare la domanda di indennizzo purché in possesso dei relativi requisiti al momento della cessazione definitiva della attività.
Si ricorda che, per poter accedere al beneficio, ai titolari e coadiutori di attività commerciali è richiesto, oltre la cessazione della attività, il possesso di determinati requisiti di età e di iscrizione alla relativa gestione previdenziale.
Sotto il primo profilo è richiesto il compimento di almeno 62 anni, se uomini, ovvero almeno 57 anni, se donne (al momento della presentazione della domanda).
Sotto il secondo profilo si richiede l’iscrizione per almeno 5 anni, in qualità di titolari o di coadiutori, alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. I 5 anni devono essere maturati al momento della cessazione della attività (non al momento della presentazione della domanda); possono essere non continuativi; devono essere collegati all'attività commerciale per la quale si richiede l'indennizzo.
Da notare che ove risulti, alla data della deliberazione di accoglimento, un'obbligazione per omissione contributiva, il soggetto interessato potrà provvedere alla compensazione dell'ammontare dell'indennizzo, nei limiti di un quinto, con tutto l'ammontare del debito per contributi omessi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1242 del Codice civile, che prevede l'estinzione dei due debiti dal giorno della loro coesistenza. La possibilità è tuttavia esclusa nei casi in cui il contribuente non abbia mai presentato una dichiarazione dei redditi d'impresa, pur in presenza del relativo obbligo.
La cessazione definitiva della attività commerciale deve essere attestata dalla riconsegna al Comune di competenza della autorizzazione/licenza amministrativa o dalla comunicazione della cessazione dell'attività commerciale all'ente comunale nonché dalla cancellazione dal Registro delle imprese o dal Rea (per gli agenti di commercio). In caso di titolarità di più autorizzazioni, la riconsegna deve riguardare tutti i titoli di cui il soggetto sia stato in possesso.
È opportuno ricordare che non sono ammessi al beneficio coloro che abbiano ceduto, venduto o donato la licenza/autorizzazione o, se in possesso di più di una licenza (ad esempio, ambulanti che svolgono attività in /più comuni) ne abbiano ceduto, venduto o donate solo alcune.
Altresì non sono ammessi soggetti che, avendo cessato un’attività, ne abbiano successivamente aperta un'altra. La domanda per ottenere l'indennizzo deve essere indirizzata alla Struttura territorialmente competente e presentata telematicamente utilizzando il servizio "Domanda Indennità commercianti", accessibile dal sito www.inps.it.
Nella circolare in commento l'Inps afferma che le domande di indennizzo rigettate con l'unica motivazione che il soggetto ha cessato definitivamente l'attività in data antecedente il 1° gennaio 2019, dovranno essere riesaminate d'ufficio dalle Strutture territoriali, dandone tempestiva comunicazione agli interessati. In ipotesi di accoglimento la decorrenza dell'indennizzo sarà tuttavia collocata al 1° dicembre 2019, previa verifica della sussistenza dei requisiti. Tale interpretazione sembrerebbe tuttavia in contrasto con quanto contenuto nella sentenza n. 6530 del 24 aprile 2003 della Corte di cassazione, laddove fu stabilito che l'indennizzo per cessazione di attività commerciale spetta dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©