Agevolazioni

Aree di crisi industriale, stabiliti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo Economico numero 10088 del 16 gennaio 2020 con la quale vengono stabilite nuove regole per i programmi e le spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni in favore della riqualificazione delle aree di crisi industriale.

Nello specifico, la circolare definisce modalità, forme e termini di presentazione delle domande e indicazioni concernenti i criteri e l'iter di valutazione, le condizioni e i limiti di ammissibilità delle spese e dei costi ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

La circolare puntualizza le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.

I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:
• società di capitali;
• società cooperative;
• società consortili

che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
si trovano in regime di contabilità ordinaria;
non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;
non hanno effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento (requisito richiesto esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale);
non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento Gber;
hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.

Ammissibili anche le reti di imprese, purché le aziende beneficiarie siano classificate come Pmi.

I programmi ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto sono quelli di investimento produttivo che devono essere diretti, per le imprese di grande dimensioni:
alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi relativi alle attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
all'acquisizione di attivi di uno stabilimento.

I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere diretti a:
innalzare il livello di tutela risultante dalle attività dell'impresa;
consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale;
ottenere una maggiore efficienza energetica;
favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
risanare i siti contaminati;
riciclare e riutilizzare i rifiuti.

A completamento di questi programmi di investimento sono altresì agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'organizzazione, e per un ammontare non superiore al 10% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale.

Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento Gber.

Il decreto specifica inoltre che il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è compreso tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.

Il contributo in conto impianti e gli eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato. Il totale del finanziamento agevolato, composto dal contributo in conto impianti, e dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza e a quelle degli eventuali progetti di innovazione dell'organizzazione e per la formazione del personale.

Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.

Le domande di agevolazione dovranno essere presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa ovvero non complessa e saranno esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Il Mise definirà prossimamente, con specifico avviso, i termini per la presentazione delle richieste a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa anche nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma.

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