Aree di crisi industriale, stabiliti criteri e modalità di concessione delle agevolazioni
Pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo Economico numero 10088 del 16 gennaio 2020 con la quale vengono stabilite nuove regole per i programmi e le spese ammissibili ai fini dell'accesso alle agevolazioni in favore della riqualificazione delle aree di crisi industriale.
Nello specifico, la circolare definisce modalità, forme e termini di presentazione delle domande e indicazioni concernenti i criteri e l'iter di valutazione, le condizioni e i limiti di ammissibilità delle spese e dei costi ai fini dell'accesso alle agevolazioni.
La circolare puntualizza le caratteristiche del contratto di finanziamento, le modalità, i tempi e le condizioni per l'erogazione delle agevolazioni.
I soggetti beneficiari delle agevolazioni sono:
• società di capitali;
• società cooperative;
• società consortili
che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
● essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
● essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
● si trovano in regime di contabilità ordinaria;
● non rientrano tra le società che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
● sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente e sono in regola con gli obblighi contributivi;
● non hanno effettuato nei due anni precedenti la presentazione della domanda una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento (requisito richiesto esclusivamente per gli aiuti a finalità regionale);
● non sono in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento Gber;
● hanno restituito agevolazioni godute per le quali è stato disposto dal Ministero un ordine di recupero.
Ammissibili anche le reti di imprese, purché le aziende beneficiarie siano classificate come Pmi.
I programmi ammissibili alle agevolazioni previste dal decreto sono quelli di investimento produttivo che devono essere diretti, per le imprese di grande dimensioni:
● alla realizzazione di nuove unità produttive tramite l'adozione di soluzioni tecniche, organizzative e/o produttive innovative rispetto al mercato di riferimento;
● all'ampliamento e/o alla riqualificazione di unità produttive esistenti tramite diversificazione della produzione in nuovi prodotti aggiuntivi o cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo;
● alla realizzazione di nuove unità produttive o all'ampliamento di unità produttive esistenti che eroghino i servizi relativi alle attività turistiche, intese come attività finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica attraverso il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta ricettiva;
● all'acquisizione di attivi di uno stabilimento.
I programmi di investimento per la tutela ambientale devono essere diretti a:
● innalzare il livello di tutela risultante dalle attività dell'impresa;
● consentire l'adeguamento anticipato a nuove norme dell'Unione europea che innalzano il livello di tutela ambientale;
● ottenere una maggiore efficienza energetica;
● favorire la cogenerazione ad alto rendimento;
● promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili;
● risanare i siti contaminati;
● riciclare e riutilizzare i rifiuti.
A completamento di questi programmi di investimento sono altresì agevolabili, per un ammontare non superiore al 20% del totale degli investimenti ammissibili, i progetti per l'innovazione dell'organizzazione, e per un ammontare non superiore al 10% degli investimenti ammissibili, i progetti per la formazione del personale.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa, e del finanziamento agevolato alle condizioni ed entro i limiti previsti dalla normativa nazionale e delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento Gber.
Il decreto specifica inoltre che il finanziamento agevolato concedibile, fatto salvo il caso della eventuale partecipazione al capitale sociale, è compreso tra il 30% e il 50% degli investimenti ammissibili; ha una durata massima di 10 anni oltre un periodo di preammortamento, della durata massima di 3 anni, commisurato alla durata del programma. Il tasso agevolato di finanziamento è pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di concessione delle agevolazioni.
Il contributo in conto impianti e gli eventuali contributi diretti alla spesa sono determinati in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato. Il totale del finanziamento agevolato, composto dal contributo in conto impianti, e dell'eventuale contributo diretto alla spesa e della eventuale partecipazione al capitale, non può essere superiore al 75% degli investimenti e delle spese ammissibili relative alle spese di consulenza e a quelle degli eventuali progetti di innovazione dell'organizzazione e per la formazione del personale.
Il rimborso del finanziamento agevolato avviene secondo un piano di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno.
Le domande di agevolazione dovranno essere presentate dalle società che intendono realizzare i programmi di investimento ubicate nei comuni ricadenti nelle aree di crisi industriale complessa ovvero non complessa e saranno esaminate sulla base di procedura valutativa con procedimento a sportello. Il Mise definirà prossimamente, con specifico avviso, i termini per la presentazione delle richieste a valere sui territori delle aree di crisi industriale non complessa anche nei casi in cui l'intervento è disciplinato da apposito accordo di programma.