Agevolazioni

Detassazione del premio a rischio con accordi raggiunti tardi

di Michela Magnani e Antonello Orlando

L’agenzia delle Entrate ha sostenuto che la detassazione del premio di risultato è condizionata non solo all’incremento di almeno uno dei parametri economici previsti nell’accordo di secondo livello, ma anche al fatto che la maturazione dello stesso (e non solo la materiale erogazione) avvenga dopo la stipula del contratto collettivo: così la risposta 456 del 31 ottobre 2019.

Poiché si sta avvicinando il momento della verifica dell’incrementalità (spesso gli accordi prevedono il confronto anno su anno), nell’ipotesi in cui nel corso del 2019, e quindi tardivamente, si sia rinnovato un accordo anche pluriennale già scaduto, i sostituti d’imposta e i sindacati si stanno interrogando sulle modalità di applicazione dell’imposta sostitutiva alla luce delle indicazioni dell’amministrazione finanziaria.

In precedenza, con la risposta 205/2019, è stato semplicemente enunciato il principio (più che condivisibile) secondo cui i criteri di misurazione dell’incrementalità devono essere determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura ancora da determinare.

L’interpello 456 ha invece introdotto un criterio di riduzione del premio detassabile, sulla base di un principio di “pro rata temporis” del tutto assente nella norma e nel decreto attuativo. Inoltre, poiché nel caso specifico l’accordo è stato siglato il 2 luglio, secondo l’Agenzia la detassazione potrebbe essere applicata limitatamente alla parte di premio maturata dopo tale data e solo a condizione che l’incrementalità sia registrata nella seconda parte dell’anno rispetto a quella precedente (in questo caso si tratta di due semestri).

Nell’ipotesi in esame viene introdotto il confronto tra due periodi infrannuali del tutto estraneo all’accordo aziendale che prevede il confronto anno su anno.

L’applicazione di tale criterio alle svariate ipotesi di accordi che sono stati sottoscritti nel corso del 2019 e che prevedono, quale periodo congruo di riferimento per la misurazione dell’incrementalità, il confronto anno su anno può risultare difficile.

Si pensi, ad esempio, al caso tutt’altro che raro di un accordo per un premio annuale del 2019 sottoscritto nei primi giorni del mese di ottobre. Se, come presumibile, al momento della firma le parti non erano a conoscenza dei valori raggiunti dai parametri utili ai fini dell’erogazione del premio in quanto, tali dati sono di regola disponibili dal mese di febbraio, l’adeguamento pratico a quanto sostenuto dall’Agenzia potrebbe essere alquanto complicato.

Alla luce della risposta 456/2019, in attesa di una conferma ufficiale in proposito, apparirebbe plausibile:
1) non detassare l’intero premio maturato nel 2019;
2) oppure considerare agevolabile solo i tre dodicesimi del premio, ma a fronte del dubbio su quale trimestre del 2019 prendere a riferimento per misurare l’incrementalità.

Evidentemente questo modo di procedere non deriverebbe da alcun accordo sindacale e ridurrebbe il potere d’acquisto dei dipendenti di aziende che hanno raggiunto l’incremento degli obiettivi, ma con la “colpa” di avere siglato l’accordo in corso d’anno.

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