Agevolazioni

Flat tax a porte girevoli: così incassi e costi di chi esce

I nuovi limiti introdotti dalla manovra 2020 per il regime forfettario avranno come conseguenza la fuoriuscita obbligatoria di un numero rilevante di professionisti

di Paolo Meneghetti

I nuovi limiti introdotti dalla manovra 2020 per il regime forfettario avranno come conseguenza la fuoriuscita obbligatoria da questo regime agevolato di un numero rilevante di professionisti.

Da quest’anno, infatti, sono stati introdotti un nuovo requisito di accesso (non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori accessori e prestatori di lavoro coniuge e figlio minore) ma soprattutto una nuova causa ostativa (non aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro annui). Anche se la norma (articolo 1, commi 691 e 692 della legge 160/19) non è esplicita, la volontà del legislatore di dare decorrenza immediata alla fuoriuscita dalla flat tax risulta da due precise circostanze:

1 I precedenti interpretativi su una questione analoga (si veda la circolare dell’agenzia Entrate 10/E/2016);

2 La relazione tecnica alla legge di Bilancio che apposta i primi effetti finanziari di questa “stretta” già nel 2020.

Pertanto il lavoratore autonomo in regime forfettario per mantenere la “tassa piatta” anche quest’anno dovrà prima verificare se nel 2019 ricorrevano le due nuove condizioni richieste dalla norma.

Diversamente, dovrà valutare le conseguenze sia in termini di determinazione del reddito che dell’Iva legate al passaggio al regime semplificato o ordinario.

L’impatto sul reddito

Il passaggio dal regime forfettario all’ordinario può essere riassunto con il principio:  nessuna duplicazione d’imposta, nessun salto di imposta (articolo 1, comma 72 della legge 190/14).

In pratica, i componenti positivi già tassati nel forfettario non saranno imponibili nel regime ordinario, anche se il presupposto di tassazione si verifica “sotto la vigenza” del regime ordinario. Vale anche la regola contraria: i compensi che non sono stati tassati nel regime forfettario diventano imponibili nell’ordinario, nel momento in cui si realizza il presupposto di tassazione del precedente regime forfettario.

Il tema è particolarmente delicato quando si cambia il presupposto di tassazione (ad esempio agente di commercio che passa dal regime forfettario caratterizzato dal principio di cassa al regime ordinario caratterizzato dal principio di competenza), mentre è più semplice per i professionisti poiché il principio di cassa presidia sia il regime forfettario che quello ordinario.

Quindi un professionista che, ad esempio, abbia emesso la fattura in regime forfettario per una prestazione per la quale non ha ricevuto nel 2019 il compenso, dovrà tassare le somme incassate nel 2020, ovvero al momento della percezione, imputandole nel proprio reddito con le regole tipiche del regime ordinario di determinazione analitica (“compensi meno costi”).

Per quanto riguarda i componenti negativi , non disciplinati dal comma 72, dovrebbe valere la stessa regola; quindi se un professionista ha ricevuto nel 2019 in regime forfettario una fattura per una prestazione di servizi subita, che non ha pagato, il costo sarà rilevante nel 2020, in regime ordinario, al momento dell’effettivo pagamento. Discorso diverso se il professionista ha pagato nel 2019 (in regime forfettario) un acconto per una prestazione da ricevere: il costo si sarà cristallizzato nel 2019 ( pertanto è praticamente irrilevante in quanto “coperto” dalla percentuale forfettaria di abbattimento del reddito) e quindi anche se la prestazione viene materialmente eseguita nel 2020, non può essere dedotta analiticamente.

I beni strumentali

La regola è duplice: se il professionista già deteneva il bene al momento in cui è entrato nel regime forfettario l’ammortamento sarà stato sospeso. Riprende (deducendo le quote residue) con il ritorno nel regime ordinario. Mentre se il bene strumentale è stato acquistato già in regime forfettario, il costo d’acquisto (non ridotto da alcun ammortamento quando si era in regime forfettario) entra nel processo di ammortamento ex novo.

Per fare un esempio pratico, se il professionista ha acquistato un computer in regime forfettario spendendo 3mila euro e lo ha poi venduto nel periodo d’imposta 2020 (in cui è tornato al regime ordinario) per 2mila euro, egli avrà una minusvalenza deducibile di mille euro (si vedano anche gli altri esempi a lato).

Il tetto massimo per restare nel regime forfettario è pari a € 65.000 ma con ragguaglio ad anno, per cui il soggetto in questione dovrà abbandonare il forfait nel 2020. Nel 2020 quando pagherà le banche dati consegnate nel 2019, potrà dedurle poiché si trova in un regime di determinazione del reddito analitico in cui i costi sono deducibili al momento del sostenimento.
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