Agevolazioni

Sgravi al 50% per i trasfertisti collegati a un’indennità fissa

Perché il lavoratore sia considerato un trasfertista i requisiti fissati dal legislatore devono essere presenti tutti insieme

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

L’Inps si allinea alla definizione normativa del trasfertismo prevista dall’articolo 51, comma 6 del Tuir e riconosce che, perché il lavoratore sia considerato un trasfertista - con l’imponibilità al 50% delle indennità percepite - i requisiti fissati dal legislatore devono essere presenti tutti insieme: se ne manca anche uno solo, si ricade nell’ipotesi della trasferta occasionale. L’Istituto lo ha chiarito con la circolare 158/2019, a distanza di tre anni dall’intervento del legislatore in materia, con la norma interpretativa contenuta nel Dl 193/2016.

Due grandi categorie

Il tema è quello dei lavoratori tenuti per contratto a svolgere le loro attività in luoghi sempre variabili e diversi (si veda anche Il Sole 24 Ore del 24 dicembre 2019), che spesso è stato alla base di contenziosi sul fronte dei contributi da versare.

L’articolo 7-quinquies del Dl 193/2016 (convertito dalla legge 225/2016) ha introdotto una norma interpretativa sulle agevolazioni fiscali - e di conseguenza, sul regime contributivo - relative ai lavoratori trasfertisti, tracciando in maniera puntuale il perimetro di applicazione.

Il punto risiede nella corretta distinzione tra il sistema che regola le trasferte e il cosiddetto trasfertismo: si ricade nell’ipotesi della trasferta quando il lavoratore dipendente presta l’attività lavorativa fuori dalla propria sede di lavoro, che è il luogo stabilito dal datore di lavoro e indicato nella lettera di assunzione.

I trasfertisti sono invece quei lavoratori tenuti per contratto all’espletamento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, ai quali sono corrisposte delle somme di denaro in modo continuativo e non in relazione a una specifica missione. Infatti, l’indennità attribuita a questi soggetti è dovuta per contratto per tutti i giorni retribuiti, a prescindere se il dipendente si sia recato o meno in trasferta.

I requisiti di legge

Nel dettaglio, si è in presenza del trasfertismo quando sussistono in contemporanea queste tre condizioni:

- il requisito formale della mancata indicazione, nella lettera di assunzione, della sede di lavoro;

- il requisito sostanziale dello svolgimento di un’attività lavorativa che richieda la continua mobilità del dipendente;

- il requisito retributivo basato sulla corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuita senza distinguere se il dipendente sia stato effettivamente in missione e dove questa si sia svolta.

L’esatta configurazione dell’una o dell’altra fattispecie rileva in relazione alla diversa disciplina contributiva e fiscale applicabile, in base alle disposizioni dettate dall’articolo 51, commi 5 e 6, del Tuir. Diversamente dalle trasferte occasionali previste dal comma 5 - il cui trattamento varia a seconda che le stesse siano svolte all’interno o all’esterno del territorio comunale in cui il lavoratore ha la sede di lavoro - le indennità o le maggiorazioni di retribuzione corrisposte per il trasfertismo concorrono alla formazione del reddito solo nella misura del 50% del loro ammontare e, per lo stesso importo ridotto, alla determinazione della base imponibile contributiva.

La linea dell’Inps

La circolare Inps 158/2019 dell’Inps ha confermato che la sussistenza dell’ipotesi del trasfertismo può essere individuata solo se coesistono i tre requisiti previsti e disciplinati dal legislatore: qualora manchi anche soltanto una delle condizioni previste dalla norma, troveranno applicazione le regole sulla trasferta occasionale.

La linea dettata dall’Istituto - ha precisato la circolare - dovrà essere tenuta in considerazione anche per quanto riguarda il contenzioso in materia, pendente in sede amministrativa e giudiziaria.

Navigazione e volo esclusi

L’interpretazione esaminata non riguarda, invece, le altre casistiche previste dall’articolo 51, comma 6 del Tuir (indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo; premi agli ufficiali piloti dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare; premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza; indennità previste dall’articolo 133, del Dpr 1229/1959).

Queste fattispecie sono, infatti, dotate di autonomia e identità concettuale: secondo il parere ministeriale (nota del 6 dicembre 2019), se il legislatore avesse inteso comprendere le indennità di volo e navigazione all’interno della categoria delle indennità o maggiorazioni corrisposte ai lavoratori trasfertisti, non le avrebbe citate espressamente come opzione autonoma, rispetto a quella indicata nella prima ipotesi menzionata al comma 6, dell’articolo 51 del Tuir (indennità o maggiorazioni spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità).
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