Agevolazioni

Pubblicato il decreto interministeriale per il fermo pesca 2019

di Silvia Cainelli

La legge 160 del 27 dicembre 2019 dispone, per l'anno 2019, il riconoscimento per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima (compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca) di:

- un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30,00 euro in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio;
- un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino a un importo massimo di 30,00 euro, per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.

Entrambe le norme citate prevedono l'emanazione di un apposito decreto interministeriale per definire le modalità relative al pagamento delle indennità (decreto interministeriale numero 1 del 22 gennaio 2020).

Indennità per misure di arresto temporaneo non obbligatorio e obbligatorio
Come anticipato, in caso di arresto temporaneo non obbligatorio è previsto il riconoscimento, a decorrere dall'anno 2019 e per un periodo non superiore a 40 giorni in corso d'anno, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva a titolo di sostegno al reddito fino a un importo massimo di 30,00 euro.
L'indennità spetta se la sospensione è conseguente a:
- provvedimento delle amministrazioni competenti sul territorio (limitazioni all'uscita o entrata in porto per insabbiamento, periodi di fermo aggiuntivi rispetto a quelli obbligatori al verificarsi di determinate condizioni);
- indisponibilità per malattia del comandante della nave da pesca;
- arresto o interdizione temporanei dell'attività di pesca per singole specie;
- allerte meteomarine.
L'articolo 2 si occupa, invece, dell'indennità giornaliera in caso di misure di arresto temporaneo obbligatorio, precisando come la stessa sia riconosciuta anche nella giornata del sabato e individuando le casistiche in cui la sospensione dà diritto al riconoscimento dell'indennità.

Soggetti esclusi
Risultano esclusi dalle indennità in commento:
- gli armatori e i proprietari-armatori imbarcati sulla nave;
- i soci proprietari dell'imbarcazione per i quali non sussista un rapporto di lavoro dipendente tra lo stesso e la società proprietaria;
- i titolari di impresa individuale imbarcati.

Modalità di richiesta
Per accedere all'indennità è necessario presentare, tramite il sistema telematico "CIGSonline", una singola istanza per ogni unità di pesca entro e non oltre il 29 febbraio 2020, completa di tutte le informazioni di cui al comma 2, articolo 4, del decreto in commento.

Il ministero del Lavoro verifica i presupposti di legittimità, predispone il decreto di autorizzazione ed, entro il 30 giugno 2020, lo trasmette al ministero della Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il quale provvede ad impegnare le risorse necessarie.

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