Agevolazioni

Ponte Morandi, agevolazioni compensabili con i debiti previdenziali

di Antonio Carlo Scacco

L'articolo 8 del decreto legge 109/2018, ha istituito una zona franca urbana (Zfu) nel territorio della Città metropolitana di Genova a seguito del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10 (il ponte Morandi), disponendo una serie di agevolazioni a favore delle imprese di qualsiasi dimensione e dei lavoratori autonomi che, a causa di tali eventi, dimostrino di aver subito una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo compreso tra il 14 agosto 2018 e il 30 settembre 2018.

I soggetti interessati devono avere la sede principale/operativa, all'interno della Zfu, già avviata al 14 agosto 2018 (fa fede il certificato camerale o la dichiarazione di inizio attività).
Mentre le imprese possono fruire di esenzioni fiscali e contributive (esenzione dalle imposte sui redditi, dall'Irap, dall'Imu ed esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente) i lavoratori autonomi accedono al solo esonero contributivo.

Più in particolare l'esonero riguarda il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali relativamente al triennio 2018-2020, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica a carico dei datori di lavoro. Interessate sono le sole retribuzioni da lavoro dipendente per i lavoratori a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede o nelle sedi ove è svolta l'attività all'interno della zona franca urbana.

Il complesso delle agevolazioni concedibili è soggetto alle regole “de minimis”, ossia ogni soggetto può beneficiare di aiuti entro un limite massimo di 200.000,00 euro, ridotto a 100.000,oo euro nel caso di soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi e 20.000,00 euro nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo (30.000 se attivi nel settore della pesca e dell'acquacoltura).

Tutti i benefici sono fruiti mediante compensazione in sede di presentazione del modello F24. A tal fine è stato istituito l'apposito codice tributo "Z161" da esporre nella sezione "Erario" del modello F24.

L'Inps, con circolare 4 febbraio 2020, numero 14, riconosce la possibilità, a favore dei destinatari dei provvedimenti di riconoscimento delle agevolazioni, di utilizzare il credito verso l'erario per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti.
La possibilità è riconosciuta sia a favore delle imprese che dei lavoratori autonomi.
Coloro che avessero già adempiuto agli obblighi di natura previdenziale in scadenza nell'anno 2018 e nell'anno 2019, potranno utilizzare il credito verso l'erario anche per il pagamento dei contributi obbligatori dovuti all'Istituto in scadenza nel corso del 2020.

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