Agevolazioni

Zona franca Sardegna: dal Mise modalità e termini per le domande di agevolazione

di Maurizio Maraglino Misciagna

Pubblicata la circolare del ministero dello Sviluppo economico n. 30711 del 5 febbraio 2020 in cui sono definite le modalità e i termini di presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni in favore delle piccole e micro imprese localizzate nella zona franca istituita nei comuni della regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18-19 novembre 2013, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.

I soggetti beneficiari dell'agevolazione sono le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti: devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell'istanza di agevolazione; devono rispettare i requisiti previsti per le micro e piccole imprese; devono svolgere la propria attività e quindi avere la sede principale o un'unità locale, come risultante dal certificato camerale, ubicata all'interno della zona franca; devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali, così come risultante dal certificato camerale e devono obbligatoriamente operare in tutti i settori di attività economica, a eccezione del settore della pesca e dell'acquacoltura, nonché del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Le risorse disponibili per la misura in oggetto ammontano complessivamente a 4.900.000,00 euro.

Tali risorse sono interamente destinate in favore delle imprese che hanno subito danni in conseguenza degli eventi metereologici del novembre 2013, così come censite nell'allegato numero 4 della relazione di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico, privato e alle attività produttive dell'ufficio del commissario delegato. La concessione delle agevolazioni può avvenire nei limiti delle risorse disponibili e il contributo massimo spettante a ciascun beneficiario è pari all'ammontare complessivo dei ricavi riportato nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dallo stesso alla data dell'istanza, nel rispetto dei limiti del Regolamento de minimis. Le agevolazioni sono concesse nella forma del "contributo in conto esercizio" e possono essere beneficiate dalle imprese entro 5 anni a decorrere dalla data del provvedimento di concessione.

In riferimento alla procedura di presentazione delle istanze, il Mise specifica che le istanze dovranno essere firmate digitalmente e presentate, in maniera conforme agli allegati, in via esclusivamente telematica, tramite la procedura informatica accessibile dal sito istituzionale del ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, a decorrere dalle ore 12.00 del 17 marzo 2020 e sino alle ore 12.00 del 21 aprile 2020. Le istanze presentate fuori dai predetti termini, così come le istanze presentate con modalità difformi rispetto a quelle sopra descritte, non saranno ritenute ammissibili. L'accesso alla procedura informatica prevede l'identificazione e l'autenticazione tramite la Cns (carta nazionale dei servizi) ed è riservato ai soggetti rappresentanti legali dell'impresa, come risultanti dal certificato camerale della medesima.

Viene infine richiesto all'impresa proponente l'attivazione e il possesso di una casella di posta elettronica certificata (Pec) e la sua registrazione nel Registro delle imprese, come previsto dalle norme vigenti in materia. La registrazione della Pec nel Registro delle imprese è condizione obbligatoria per la presentazione della domanda e il suo accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura informatica.

La domanda si intenderà perfezionata solo a seguito dell'assolvimento dell'adempimento relativo all'imposta di bollo opportunamente annullata e conservata in originale presso la propria sede per eventuali controlli. Il Mise specifica che l'ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio, né penalizzazione nell'iter di trattamento delle stesse. In riferimento agli importi delle agevolazioni spettanti, la determinazione sarà disposta su provvedimento del Mise attraverso la pubblicazione nel sito istituzionale. Il contributo sarà fruibile esclusivamente in compensazione a decorrere dal decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del provvedimento di concessione, mediante il modello F24 da presentare unicamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

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