Agevolazioni

Investimenti innovativi, termini per la richiesta di sospensione o rinegoziazione dei finanziamenti

di Maurizio Maraglino Misciagna

Il ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare 34751 del 10 febbraio 2020, stabilisce termini e modalità di presentazione della richiesta di sospensione e/o rinegoziazione dei finanziamenti agevolati previsti dal decreto 7 agosto 2019 (Gazzetta ufficiale 296 del 18 dicembre 2019) a seguito dei bandi "investimenti innovativi", "biomasse" ed "efficienza energetica 2013".

Le imprese beneficiarie che abbiano ottenuto la concessione dei finanziamenti agevolati a fronte della realizzazione dei progetti ammessi o le imprese a cui il prestito sia stato revocato per il solo mancato pagamento delle rate, a partire dal 10 febbraio 2020, possono richiedere al soggetto gestore, oltre che una sospensione del pagamento delle rate di capitale, una rimodulazione della durata della restituzione del finanziamento.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e inviata all' indirizzo Pec posterogazionecredito@postacert.invitalia.it. Il gestore, dopo aver valutato la compatibilità della richiesta formulata sulla base della normativa di riferimento, provvederà a darne riscontro ai beneficiari, per la successiva formalizzazione del nuovo piano di ammortamento.

Si provvederà pertanto per atto pubblico alla rinegoziazione, le cui spese sono a carico del beneficiario, che potrà prevedere un allungamento del piano di ammortamento di durata complessiva massima di quindici anni a decorrere dalla data di scadenza della prima rata di ammortamento del finanziamento agevolato originario, con il conseguente ricalcolo delle rate dovute. Al ricalcolo delle nuove rate semestrali, costanti, posticipate e consecutive, saranno applicati interessi di dilazione da determinarsi al tasso di riferimento Ue vigente al momento del perfezionamento della rinegoziazione.

I termini di pagamento delle rate sono fissate in due date al trenta giugno e al trentuno dicembre di ogni anno e verranno maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso di riferimento Ue esistente alla data della stipula dell'atto di rinegoziazione e secondo le modalità e i termini più precisamente indicati nel piano di ammortamento allegato all'atto di rinegoziazione, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario. In caso di ritardo nel pagamento delle rate, il beneficiario dovrà corrispondere al gestore interessi di mora da calcolare al tasso di riferimento Ue vigente al momento dell'inadempimento.

La rinegoziazione può prevedere, a garanzia di tutte le obbligazioni assunte, l'estensione della durata delle garanzie costituite dal beneficiario in favore del gestore ai sensi del contratto di finanziamento originariamente stipulato. La circolare dispone, inoltre, che è consentito in qualunque momento il rimborso anticipato del debito complessivo unitamente con gli interessi fino a quel momento maturati.

In riferimento alla revoca e alla risoluzione della rinegoziazione per finanziamenti agevolati, concessi sia ai sensi dei decreti ministeriali 6 agosto 2010, 13 dicembre 2011 che del 5 dicembre 2013, oltre alle ipotesi di risoluzione previste dal contratto di finanziamento originario, qualora il beneficiario non paghi, per oltre due scadenze la rata prevista dall'atto di rinegoziazione, questo comporterà, previa diffida ad adempiere inviata dal gestore al beneficiario tramite Pec con assegnazione di un termine di 60 giorni per la regolarizzazione, la risoluzione dell'atto di rinegoziazione del finanziamento agevolato e del contratto di finanziamento originariamente sottoscritto.

Infatti, a seguito della riviviscenza di quest'ultimo per effetto della risoluzione dell'atto di rinegoziazione, il beneficiario decadrà dalla restituzione rateale e sarà obbligato a corrispondere in unica soluzione quanto ancora dovuto.

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