Agevolazioni

«Io lavoro» cumulabile con il bonus under 35

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

Ieri l’Anpal ha pubblicato il terzo decreto in tre settimane con le regole del nuovo incentivo “Io lavoro”. Con il decreto 66/2020, l’Agenzia per il lavoro corregge il tiro del precedente provvedimento (52/2020) e rende l’agevolazione cumulabile (entro il tetto di 8.060 euro annui) con l’incentivo strutturale degli under 35 previsto dalla legge di bilancio 2016 e rivisitato dalla legge 160/2019.

Con la modifica apportata ieri, quindi, una volta esaurito l’arco temporale di fruizione dell’incentivo Io lavoro, sarà possibile agganciare lo sgravio stabile aggiornato dalla legge di bilancio 2020, nel rispetto della disciplina di riferimento. Va detto che il nuovo incentivo è altresì cumulabile con il bonus concesso in caso di assunzione di percettori di reddito di cittadinanza.

Io lavoro è un’agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate di età compresa tra i 16 e i 24 anni, estendibile a 25 anni e oltre per coloro che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Condizione fondamentale è che il soggetto da assumere non abbia avuto, negli ultimi 6 mesi, un rapporto di lavoro con lo stesso datore, a meno che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine. Sono premiate le assunzioni a tempo indeterminato (anche in somministrazione) full time e part time e sono compresi i contratti di apprendistato professionalizzante. Semaforo verde inoltre per le trasformazioni. Sono esclusi il lavoro domestico, quello occasionale e intermittente.

La facilitazione si articola in un esonero contributivo (escluso il premio Inail), entro il limite di 8.060 euro annui, per 12 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori part time la misura dell’esonero va riproporzionata. L’agevolazione trova applicazione su tutto il territorio italiano.

Le risorse stanziate superano i 329 milioni di euro. L’incentivo soggiace al rispetto della disciplina del “de minimis”, a meno che l’assunzione generi un incremento occupazionale netto. Questa condizione non è richiesta se i posti da occupare si sono resi disponibili a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

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