Agevolazioni

Le e-fatture contano per il fondo perduto

di Giovanni Parente e Matteo Prioschi

I requisiti previsti per le tre tipologie di aiuto da erogare con riferimento al mese di maggio, che si rivolgono a diverse categorie di partite Iva, seguono logiche simili ma con dettagli ed effetti differenti.

Le partite Iva della gestione separata e i professionisti delle Casse privatizzate, ad esempio, non possono essere già pensionati per avere l’indennità, mentre per accedere al contributo a fondo perduto destinato agli autonomi questo vincolo non c’è. Di conseguenza le partite Iva pensionate in ambito Inps possono far domanda per il contributo a fondo perduto, se hanno gli altri requisiti, mentre questa possibilità è espressamente vietata per gli iscritti alle Casse.

Il limite di reddito, invece, si applica per l’accesso al contributo a fondo perduto ed è ben più elevato di quello per i professionisti degli Ordini che attualmente sono esclusi dall’aiuto loro destinato se nel 2018 hanno superato i 50mila euro.

Le differenze emergono ulteriormente per quanto riguarda il criterio della riduzione dei compensi/fatturati che fa scattare il diritto a percepire l’aiuto.

Ipotizziamo una partita Iva con reddito di 30mila euro. Se è iscritto a una Cassa di previdenza e ha conseguito tale importo nel 2018, riceve il contributo a prescindere (se restano valide le regole utilizzate per l’indennità di marzo). Un iscritto alla gestione separata Inps, invece, a prescindere da quanto ha guadagnato in passato, ottiene l’aiuto solo se nel secondo bimestre 2020 il reddito ha subito un calo di almeno il 33% rispetto al pari periodo 2019. Con il contributo a fondo perduto la perdita va calcolata sui mesi di aprile 2020 e 2019.

Se il reddito è più consistente, diciamo 45mila euro, anche l’iscritto alle Casse - se le regole restano le stesse di marzo - deve dimostrare di aver subito un calo del 33% nel 2020 rispetto al 2019, ma nel primo trimestre dei rispettivi anni e non sul singolo mese o bimestre. Se il reddito sale ulteriormente, all’iscritto alle Casse non spetta nulla a prescindere dal danno subito, per quelli della gestione separata Inps vengono erogati sempre e comunque mille euro, mentre l’importo del contributo a fondo perduto è correlato sia al fatturato annuo che al calo registrato e, partendo da un minimo di mille euro, può salire a oltre 10mila euro.

Peraltro, le regole di quest’ultimo prevedono espressamente la corresponsione dello stesso a chi ha avviato l’attività nel 2019, mentre per gli ordinistici il diritto è fatto salvo, secondo una nota del ministero del Lavoro, anche per chi si è iscritto alla Cassa dal 2019 e quindi nel 2018 aveva un reddito di natura diversa.

Per la gestione separata non ci sono ancora indicazioni al riguardo e quindi chi è partito nel 2019 potrebbe essere escluso, se non ha la possibilità di calcolare la differenza con i redditi del 2020.

Cambiano anche gli enti a cui vanno presentate le relative richieste: Inps per la gestione separata, agenzia delle Entrate pe r il contributo a fondo perduto, Cassa di previdenza a cui è iscritto il professionista per l’indennità che viene erogata nell’ambito del Fondo per il reddito di ultima istanza.

Sul contributo a fondo perduto è in dirittura d’arrivo il provvedimento delle Entrate con il modello per la presentazione della domanda per rispettare l’obiettivo di erogazione entro fine mese indicato nei giorni scorsi dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri.

La presentazione telematica potrà essere effettuata da professionisti e intermediari abilitati già con delega al cassetto fiscale o alla fattura elettronica. Ma anche l’intermediario non ancora delegato potrà “recuperare” nell’invio della domanda.

Oltre alla semplificazione dell’indicazione di un range e non del dato puntuale di ricavi o compensi 2019 (si veda anche «Il Sole 24 Ore» di ieri), nel calcolo per verificare che il dato di fatturato e corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi rispetto ad aprile 2019 si va verso la conferma del criterio indicato dalla circolare 9/E per la sospensione dei versamenti.

Così andranno considerate le operazioni eseguite e fatturate o certificate, che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese, a cui andranno sommati i corrispettivi non rilevanti ai fini Iva. E nel calcolo dovrebbero entrare anche i valori delle note di debito (in aumento) e di credito (in diminuzione). In ogni caso il valore complessivo dovrebbe essere assunto al lordo dell’Iva anche per chi effettua cessioni con ventilazione: è il caso del commercio al dettaglio. Mentre solo la pubblicazione del modello dovrebbe sciogliere il dubbio - posto dalle categorie produttive- se nel confronto dovranno essere computate o meno le cessioni di beni strumentali.

Se dovesse prevalere la logica più generale di semplificazione, sarebbero incluse anche queste ultime.

Mentre sul fronte dei dati per l’antimafia dovrebbe incidere la modifica del Dl 18/2020 (articolo 78, comma 3-quinquies) che impone l’obbligo solo per aiuti oltre i 150mila euro.

In ogni caso, i controlli saranno effettuati sia sopra che sotto quella soglia in base al protocollo tra Interno, Mef ed Entrate.

Le regole dei tre strumenti

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