Agevolazioni

Platea ristretta per la proroga di 12 mesi di permanenza nel registro Startup e Pmi innovative

di Maurizio Maraglino Misciagna

A distanza di un mese dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge 34/2020, che prevede, all'articolo 38, differenti misure a sostegno dell'ecosistema innovazione, il Mise pubblica la circolare 3724/C del 19 giugno 2020 che chiarisce i dubbi circa l'interpretazione della proroga di 12 mesi della permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative prevsito dall'articolo 25, comma 2, del decreto legge 179/2012.

Nello specifico, il comma 5 dell'articolo38 del decreto rilancio ha previsto l' estensione di un anno dello status di startup innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese. La norma, infatti, è risultata fin da subito ambigua nella sua interpretazione, in quanto, nella sua estensione generica, non fissa un termine a partire dal quale la norma stessa trova applicazione, affermandone semplicemente che il termine di permanenza nella sezione speciale del registro delle imprese delle startup innovative viene prorogato di 12 mesi.

Il dubbio interpretativo che ne è scaturito si riferisce alla definizione temporale della proroga, e cioè se è da considerare la disposizione di proroga del termine come eccezionale e quindi applicabile solo alle imprese regolarmente iscritte alla sezione speciale alla data del 19 maggio 2020, per le quali si consente un termine di permanenza eccezionale di ulteriori 12 mesi in sezione speciale, oppure considerare la disposizione in maniera generica come un "dilatamento" del termine di permanenza in sezione speciale. A rendere ancora più controverso il chiarimento è la parte finale espressa nell’articolo del decreto, in cui si precisa inoltre che tale proroga di 12 mesi è stata resa necessaria per l'impatto negativo dell'epidemia per il 2020 su tutto il settore delle startup.

Tali imprecisioni hanno generato in questo lasso di tempo diversi dubbi alla platea delle startup innovative iscritte nella sezione speciale, associazioni di categoria e le stesse Camere di commercio tanto da richiederne una corretta interpretazione da parte del ministero dello Sviluppo economico. A tal fine la circolare 3724/C chiarisce che la proroga è riferita alle sole startup innovative ancora iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese alla data del 19 maggio 2020.

Se ne deduce che le startup innovative che a tale data non risultano iscritte nella sezione speciale del registro imprese o che abbiano perso lo status di startup innovativa per la mancanza di uno dei requisiti previsti dal Dl 179/2012 non potranno beneficiare di tale proroga e dei benefici fiscali e tributari previsti per chi possiede lo status.

La circolare inoltre precisa invece che per le startup innovative che risultano iscritte al 19 maggio 2020 potranno continuare ad usufruire dei generali benefici fiscali e tributari e godere, quindi, dell'esenzione dal pagamento del diritto annuale e dei diritti previsti dall’articolo 18 della legge 580/1993, fino al sessantesimo mese dalla loro costituzione, decorso il quale saranno obbligate al pagamento degli stessi anche continuando, eccezionalmente, ad essere iscritte per ulteriori 12 mesi nella sezione speciale. Potranno invece beneficiare di ulteriori 12 mesi dello status di startup innovativa, per poter accedere a incentivi pubblici, con esclusione delle agevolazioni fiscali e contributive e ferma restando la verifica di compatibilità con i regimi di aiuti applicabili.

Infine il ministero dello Sviluppo economico comunica di aver predisposto una guida sintetica, scaricabile dal sito web, dove sono presenti i pareri e le circolari specifiche. Tali atti sono organizzati e catalogati per macroargomento e in ordine cronologico decrescente.

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