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L’Inail aggiorna il Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

di Gianfranco Nobis

L'Inail, con circolare 25 giugno 2020, n. 26, definisce le modalità con cui effettuerà la registrazione all'interno del Registro Nazionale Degli Aiuti di Stato degli sgravi sui premi assicurativi soggetti alle limitazioni previsti dalla normativa comunitaria.
Il Registro in commento è stato istituto dal novellato articolo 52 della Legge n.234 del 24/12/2012 presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di permettere la verifica dei limiti previsti in tema di Aiuti di Stato ed è stato oggetto di una specifica disciplina tecnica, contenuta all'interno del Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017. In particolare l'articolo 10 del Decreto n.115/2017 disciplina le modalità con cui l'INAIL, in qualità di soggetto erogatore, dovrà effettuare l'aggiornamento del Registro in relazione degli sgravi sui premi assicurativi qualificabili come aiuti di Stato dalla vigente normativa, esonerati dall'emanazione di uno specifico provvedimento di concessione.
Per effetto delle disposizioni vigenti, l'obbligatorietà della compilazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato posta a carico del soggetto erogatore (o responsabile) è legata alla necessità di verificare in modo puntuale il rispetto dei limiti di fruibilità dei benefici soggetti alle limitazioni imposte alle somme qualificabili come Aiuti di Stato o Aiuti soggetti al Regolamento De Minimis (Regolamento CE 98/2006 e Regolamento UE 1407/2013).
Nello specifico, il Registro istituto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, contiene al suo interno informazioni relative agli Aiuti di Stato, alle somme soggette al De Minimis, gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale (aiuti SIEG) nonché gli aiuti di Stato erogati in relazione all'emergenza COVID-19 unitamente all'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione dei benefici indebitamente fruiti.
L'INAIL in qualità di soggetto concedente provvederà ad annotare, entro l'anno successivo a quello di riferimento, gli sconti (non soggetti ad uno specifico provvedimento autorizzativo) riconosciuti sul premio assicurativo al singolo beneficiario per effetto:
– dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 6 del D.L n.457/1997 e riconosciuto alle imprese armatrici per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, coincidente con l'esonero totale dal versamento del premio assicurativo per il personale avente i requisiti di cui all'articolo 119 del codice della navigazione, annotato con il codice CAR3168.
–dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 4 della Legge N.92/2012 riconosciuto per l'assunzione di soggetti particolarmente svantaggiati. Il beneficio premia le assunzioni a tempo indeterminato (o determinato per la durata massima di 12 mesi) con uno sconto del 50% del premio, per la durata di 18 mesi, di soggetti che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età e disoccupati da oltre 12 mesi; di donne ovunque residenti (senza limiti di età) prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, oppure residenti in aree svantaggiate (come stabilito dalla carta degli aiuti a finalità regionale) o impiegate in settori caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere ( Decreto Interministeriale n. 371/2019) prive d'impiego al meno da 6 mesi. Il beneficio previsto dalla Legge n.92/2012 viene annotato con il codice CAR807.
La quantificazione dello sgravio usufruito dal singolo beneficiario avverrà reperendo le informazioni valorizzate all'interno della dichiarazione delle retribuzioni (modello 1031) dalle singole aziende. Per tale ragione, l'autoliquidazione del premio assicurativo ed il relativo invio telematico entro le scadenze previste, rappresentano l'elemento cardine su cui l'Istituto provvederà ad effettuare l'aggiornamento.
Relativamente alle grandezze da annotare, il comma 127, articolo 1 della Legge n.124/2017 dispone che non sono soggette ad obbligo di pubblicazione le informazioni non rilevanti, ovvero i sussidi, i contributi o gli aiuti, in denaro (o in natura) di valore inferiore a €10.000 euro nel periodo considerato. Ne consegue che qualora gli sgravi percepiti nell'anno dall'azienda siano di valore inferiore alla soglia di €10.000 non verranno annotati dall'ente.
Il Registro nazionale degli Aiuti di Stato è accessibile all'indirizzo https://www.rna.gov.it ed è consultabile da tutti i beneficiari, i quali possono verificare ed eventualmente contestare all'amministrazione concedente, o responsabile, la mancata annotazione dei benefici fruiti.

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