Agevolazioni

Sgravio contributivo per chi assume un lavoratore in Cigs che si ricolloca

di Gianni Bocchieri

A oltre due anni dalla sua introduzione, con la circolare 77/2020 Inps ha fornito le istruzioni operative dell'esonero contributivo riconosciuto a chi assume titolari di assegno di ricollocazione (Adr) richiesto da lavoratori in cassa integrazione straordinaria (Cigs) per ricevere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di un nuovo impiego.

Finalizzata a limitare i licenziamenti nei casi di riorganizzazione ovvero di crisi aziendale per i quali non sia espressamente previsto il completo recupero occupazionale, l'agevolazione è prevista per le assunzioni di lavoratori in Cigs, titolari di Adr, effettuate da datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli e i lavoratori autonomi non imprenditori. Essendo rivolto potenzialmente a tutti i datori di lavoro privati, prescindendo dal settore economico in cui operano, dal luogo in cui hanno le unità produttive e da criteri di discrezionalità amministrativa, l'incentivo non è soggetto alla disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Sono incentivate anche le assunzioni a termine o a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, i rapporti di apprendistato e quelli di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. L'agevolazione è riconosciuta anche nel caso di part time. Non spetta, invece, per lavoro domestico e lavoro intermittente. Non spetta nemmeno per le prestazioni di lavoro occasionale.

La durata dell'esonero è di massimo dodici mesi nel caso di assunzioni a tempo determinato e a diciotto mesi per quelle a tempo indeterminato o di trasformazione a tempo indeterminato dell'assunzione a termine agevolata, nel corso del suo svolgimento.

La misura dell'incentivo è pari all'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, fino a un massimo di 4.030 euro annui, pari a 335,83 euro mensili, da riparametrare rispetto alle ore di lavoro nel caso di part time.

La fruizione dell'esonero è subordinata al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all'assunzione (articolo 31 del Dlgs 150/2015). In particolar modo, la circolare ricorda che il datore di lavoro che procede all'assunzione non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente, ovvero con societa controllate o collegate costituenti gruppo civilistico di imprese (articolo 2359 del Codice civile). Inoltre l'azienda deve rispettare le norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori, a partire dalla regolarità contributiva previdenziale (articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006).

Infine, la circolare ricorda che l'esonero contributivo è cumulabile con l'incentivo per l'assunzione dei lavoratori disabili (articolo 13 della legge 68/1999) e con l'incentivo all'assunzione di beneficiari della Naspi (articolo 2, comma 10-bis, della legge 92/2012).

Il datore di lavoro interessato deve presentare domanda all'Inps, con il modulo “BADR”, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni” del sito internet www.inps.it . Sarà poi lo stesso Istituto a verificare che il lavoratore per cui si chiede l'agevolazione sia titolare dell'Adr, attraverso consultazione dell'apposita banca dati dell'Anpal. In caso di esito positivo, viene autorizzata la fruizione dell'agevolazione per il periodo spettante mediante conguaglio o compensazione nelle denunce contributive uniemens o Dmag. Per importi dell'incentivo relativi ai mesi pregressi, la valorizzazione può essere effettuata esclusivamente nei flussi uniemens di competenza di giugno, luglio e agosto 2020.

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