Agevolazioni

Verifiche sul de minimis per l’esonero contributivo dei lavoratori autonomi agricoli

di Silvia Cainelli

Con messaggio 2787 del 13 luglio 2020, l'Inps interviene per integrare le istruzioni contenute nella circolare 72/2020 in merito all'esonero contributivo de i lavoratori agricoli previsto dall'articolo 1 della legge 160/2019.

Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, con età inferiore a quarant'anni, che effettuano nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, la legge ha previsto l'esonero dal versamento del 100% dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività, deve essere presentata l'istanza di ammissione all'incentivo; superati i 210 giorni, le istanze di ammissione al beneficio, saranno respinte.

Con decorrenza 1° luglio 2020 il controllo del massimale relativo agli aiuti de minimis e agli aiuti de minimis Sieg già concessi, avviene solo attraverso il Registro nazionale aiuti.

Per le domande di esonero per gli aiuti concessi ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali con età inferiore ai quarant'anni già presentate, l'Inps sta verificando il rispetto del massimale de minimis.

Dopo l'acquisizione della visura dal Registro nazionale aiuti, l'istanza di esonero viene elaborata automaticamente. Viene successivamente inviata una comunicazione con l'invito ad accedere al cassetto previdenziale per autonomi agricoli per verificare l'esito dell'istanza.

In caso di risultato positivo, l'avviso di pagamento relativo alla tariffazione elaborata nell'anno 2020, relativo anche ad anni pregressi, sarà rielaborato tenendo conto del riconoscimento del beneficio dell'esonero contributivo.

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