Agevolazioni

Professionisti di gestione separata e Casse esclusi dal fondo perduto

di Luca Gaiani

Per il contributo a fondo perduto valgono anche le fatture volontariamente emesse per operazioni fuori campo Iva, purché certifichino ricavi o compensi. Lo chiarisce l’agenzia delle Entrate nella circolare 22/E diffusa ieri che riporta una lunga serie di risposte a quesiti. Nel caso di fatturato zero nei due mesi di riferimento, il contributo non spetta. Esclusi dal contributo gli studi associati di professionisti iscritti alle Casse di previdenza, come pure i consorzi a ribalto costi e ricavi, nonché le società poste in liquidazione entro il 31 gennaio 2020. Per stabilire l’inizio della attività dal 1° gennaio 2019 conta solo la data di apertura della partita Iva.

Attività iniziata e cessata

La corposa circolare 22/E prende in esame i numerosi dubbi applicativi sollevati da contribuenti e professionisti in merito alla spettanza e alle modalità di calcolo del contributo a fondo perduto. Una prima serie di chiarimenti riguarda la sussistenza di una attività avviata dal 1° gennaio 2019 e dunque la possibilità di usufruire del Cfp anche senza calo del fatturato. La data rilevante, precisa l’Agenzia, è solamente quella di apertura della partita Iva. Pertanto, chi ha aperto la posizione Iva nel dicembre del 2018 non potrà usufruire dell’esonero dalla condizione di calo del fatturato anche se solo dal 2019, dopo la fase di start up, ha effettivamente avviato l’attività di impresa. Alle stesse conclusioni si giunge con riguardo ad una impresa, già attiva in un settore nel 2018, che avvia una nuova e diversa attività dal 2019. Si tratta di contribuente con partita Iva ante 2019 che, per tutte le attività, dovrà tener conto del requisito del calo del fatturato.

Per quanto invece riguarda le imprese con attività cessata prima dell’invio dell’istanza (le quali come noto sono escluse dal Cfp), la circolare ritiene che non siano tali (potendo richiedere il Cfp) quelle con attività sospesa alla Cdc ma con partita Iva ancora attiva, mentre non potranno accedere al contributo le imprese individuali con partita Iva sospesa in quanto hanno affittato l’unica azienda.

Studi associati esclusi dal Cfp

Per le società in liquidazione, occorre distinguere. Se la fase di liquidazione è già avviata al 31 gennaio 2020 (stato di emergenza da Covid-19) non è possibile ottenere il Cfp, mentre nel caso in cui la liquidazione sia incominciata dal 1° febbraio 2020 il contributo potrà essere richiesto.

Doccia fredda per gli studi associati: niente Cfp se i soci sono iscritti alle Casse di previdenza, dato che lo studio associato non acquisisce autonomia giuridica rispetto ai suoi soci. Disco rosso anche per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps che non hanno potuto richiedere il bonus previsto dall’articolo 27 del Dl 18/2020, in mancanza dei requisiti ivi previsti. L’esclusione dal Cfp è soggettiva e dunque vale anche per coloro che materialmente non hanno usufruito dell’indennità.

Nessuna apertura neppure per i contribuenti con situazione di “zero su zero”, cioè senza fatturato sia ad aprile 2020 che ad aprile 2019, anche per effetto di attività stagionali. Manca la condizione di calo del fatturato e il Cfp non spetta.

Per verificare la condizione di riduzione del fatturato occorre sempre riferirsi ai criteri Iva di effettuazione delle operazioni, senza poter invece applicare le regole di competenza previste per i ricavi. Questo vale anche per i distributori di carburante (per i quali il richiamo all’articolo 18, comma 10, del Dpr 600/1973 contenuto nella circolare 15/E riguarda solo la verifica della soglia di 5 milioni di ricavi) o per le imprese edili che fatturano i Sal a distanza di tempo dalla loro produzione. Si dovrà sempre considerare il fatturato di aprile su aprile anche se, in tali mesi, vengono certificati ricavi o compensi maturati in periodi precedenti o che matureranno in periodi successivi.

Ricavi fuori campo Iva

Uno dei più rilevanti dubbi sul calcolo del fatturato riguarda le operazioni fuori campo Iva che i contribuenti sono soliti fatturare volontariamente. Sul punto la circolare contiene una moderata apertura. Entrano nel fatturato, chiarisce la circolare 22/E, le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica (e dunque solo quelle rilevanti ai fini Iva), aggiungendo gli importi di ricavi o compensi che siano stati certificati attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l’emissione. La rilevanza delle operazioni fuori campo, pertanto, viene limitata dall’Agenzia a quelle che riguardano ricavi o compensi e non in generale ad ogni somma fatturata. Dovrebbero pertanto ritenersi non rilevanti, ad esempio, i rimborsi di spese anticipate in nome e per conto (articolo 15) che non generano né ricavi né compensi in capo al percettore. Sono infine da comprendere nel calcolo del fatturato i passaggi interni tra attività separate Iva ai sensi dell’articolo 36 del Dpr 633/1972.

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