Agevolazioni

Detrazione al 50% per chi investe in start up e Pmi innovative

di Maurizio Maraglino Misciagna

Convertito in legge in via definitiva il decreto rilancio, il provvedimento che prevede misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, e politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, con un plafond disponibile pari a 55 miliardi di euro.

Il testo definitivo ha introdotto alcune modifiche in tema di imprese innovative. È stato infatti previsto l'innalzamento del tetto di investimento massimo detraibile «per le sole persone fisiche» che puntano su start up e Pmi innovative, attraverso una detrazione Irpef pari al 50% della somma investita nel loro capitale sociale. In precedenza la detrazione era del 30%.

L'ulteriore novità prevede un innalzamento dell'importo massimo cui si potrà godere dell'agevolazione, che passa da 100mila a 300mila euro per gli investimenti nel capitale sociale delle Pmi innovative. Per le start up innovative invece, il tetto massimo dell'investimento ai fini della detrazione Irpef resta fermo a 100mila euro come previsto dalla prima versione del decreto rilancio.

Confermata la fruibilità dell'agevolazione per i soli investitori privati e non i veicoli di investimento. Un ulteriore novità riguarda l'introduzione, nel testo di legge, del comma 2 bis nell'articolo 38 che prevede, al fine di promuovere il sistema delle start up italiane, la destinazione fino al 5% delle risorse disponibili al medesimo comma 2 per il finanziamento di iniziative:
• di comunicazione sul sistema italiano delle start up, con specifica attenzione alle iniziative avviate al fine di fronteggiare l'emergenza derivante dal Covid-19 e a quelle finanziate con le risorse di cui al comma 2;
• di promozione e valorizzazione delle attività delle imprese innovative, delle start up e del sistema di cui al comma 2, anche al fine di promuovere il raccordo tra imprese innovative e imprese tradizionali;
• di informazioni relative alle iniziative condotte in questo settore in attuazione di quanto stabilito ai sensi del comma 2.

Il comma 3 dell'articolo 38, che disciplina il Fondo di sostegno al venture capital, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 209, della legge 145/2018, e a cui sono state assegnate risorse aggiuntive pari a 200 milioni di euro per il 2020, ha previsto che la misura massima dei finanziamenti agevolati che ciascuna start up innovativa e piccola e media impresa innovativa può ottenere è pari a quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa, con il limite massimo di 1 milione di euro per singolo investimento.

L'ultima novità riguarda l'introduzione di contributi a fondo perduto fino a 5 milioni di euro per le start up innovative del settore fashion e moda. Infatti l'articolo 38 bis stabilisce che, al fine di sostenere l'industria del tessile, della moda e degli accessori a livello nazionale, con particolare riguardo alle start up che investono nel design e nella creazione, nonché allo scopo di promuovere i giovani talenti degli stessi settori che valorizzano prodotti made in Italy di alto contenuto artistico e creativo, è prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto riconosciuti nella misura massima del 50% delle spese ammissibili, nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2020. A tale fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

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