Agevolazioni

Gli incentivi fiscali per il ricercatore con figli minorenni che rientra in Italia

di Salvatore Servidio

L’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento sugli incentivi fiscali applicabili per il rientro in Italia di docenti/ricercatori residenti all’estero con figli minorenni, previsti dall’articolo 44 del Dl 78/2010.

Il quesito
Nel caso trattato dall'Agenzia delle Entrate nell'interpello 26 agosto 2020, n. 274, un cittadino italiano residente in Svizzera e regolarmente iscritto all'AIRE, laureato in Biotecnologie Molecolari, svolgente attività di ricerca presso un'azienda farmaceutica, intende accettare un'offerta di lavoro di ricerca di un'azienda italiana e rientrare in Italia con tutta la sua famiglia (moglie e due figli minorenni) ad aprile 2020, ivi richiedendo la residenza.
L'istante chiede quindi di sapere se può beneficiare dell'agevolazione fiscale, a decorrere dall'anno di imposta 2020, per il rientro di ricercatori di cui all'art. 44 del D.L. n. 78/2010 avendo svolto attività di ricerca all'estero presso un centro di ricerca di una società privata per più di due anni e che continuerà a svolgere attività di ricerca in Italia presso un'altra società privata.
Chiede inoltre se, avendo due figli minorenni a carico, potrà beneficiare dello sconto per undici anni.

La soluzione dell'Agenzia delle Entrate
Si premette che l'art. 44 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, che disciplina gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero, al comma 1 prevede che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello stato.
Condizione necessaria, dunque, è che il ricercatore acquisisca e mantenga al residenza fiscale in Italia, che, ai sensi dell'art. 2 del TUIR, si rileva con l'iscrizione alle anagrafi per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni) o tramite la residenza/domicilio nel territorio dello stato.
Ciò posto, nel rispondere all'interpello, l'Agenzia delle Entrate, nel presupposto che il soggetto trasferisca la residenza in Italia nel periodo d'imposta per svolgere l'attività di ricerca presso una struttura, pubblica o privata, a ciò deputata, ritiene che lo stesso, laddove risultino soddisfatti gli altri requisiti previsti dalla normativa richiamata, può beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui all'art. 44 del D.L. n. 78/2010, come modificato dall'art. 5 del D.L. n. 34/2019, in vigore dal 1° maggio 2019, convertito dalla legge n. 58/2019, per i redditi prodotti in Italia a decorrere dall'anno d'imposta 2020 e per i cinque periodi d'imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
Nella particolare fattispecie prospettata dall'interessato in cui l'interpellante ha almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, lo stesso può usufruire di detta agevolazione per l'anno di imposta 2020 e per i successivi dieci anni, sempre che permanga la residenza fiscale in Italia, come previsto dal comma 3-ter dell'art. 44 del D.L. n. 78/2010.
Occorre peraltro ricordare al riguardo che, giusta la Circolare n. 17/E/2017, per quanto concerne i requisiti soggettivi, i docenti e ricercatori possono beneficiare della tassazione agevolata, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- essere in possesso di un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere stati non occasionalmente residenti all'estero;
- aver svolto all'estero documentata attività di ricerca o docenza per almeno due anni continuativi, presso centri di ricerca pubblici o privati o università;
- svolgere l'attività di docenza e ricerca in Italia;
- acquisire la residenza fiscale nel territorio dello Stato.
La norma – come precisato dall'Agenzia - risponde alla duplice esigenza di porre rimedio al c.d. fenomeno della "fuga dei cervelli" e di favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell'Italia.

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