Agevolazioni

Inpgi, al via il bonus di 1000 euro

di Michele Regina

L'Inpgi, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto Agosto, ha dato il via libera dal 15 agosto al pagamento del bonus Covid-19 per il mese di maggio.
L'ente di previdenza nelle circolari agli iscritti del mese di agosto rammenta che il bonus di 1000 euro non concorre a formare base imponibile a fini fiscali e che viene esteso anche a coloro i quali hanno chiuso la partita Iva entro il 31 maggio 2020.
L'erogazione di detto bonus avviene come segue :
a) erogazione dell'indennità di maggio in automatico, a favore di coloro che hanno già usufruito dell'analoga indennità riferita al mese di aprile 2020 e che, pertanto, questi non dovranno presentare alcuna domanda;
b) possibilità di presentare domanda per ottenere il bonus di 1.000 euro per quelli che non lo hanno chiesto nei mesi precedenti, ovvero coloro i quali hanno cessato l'attività entro il 31 maggio 2020.
Le nuove domande potranno essere presentate entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, cioè dal 15 agosto al 14 settembre 2020.

I beneficiari
Possono fruire del bonus:
1) coloro che risultano iscritti, anche in via non esclusiva, alla Gestione Separata nel 2019 o nel 2020 fino al 23 febbraio;
2) che hanno conseguito, nell'anno 2018, un reddito professionale non superiore a 35mila euro o, in alternativa, un reddito professionale compreso tra 35mila e 50mila euro avendo percepito, nel trimestre gennaio-marzo 2020, compensi inferiori di almeno il 33% rispetto ai compensi percepiti nel trimestre gennaio-marzo 2019, ovvero hanno cessato la partita Iva nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 maggio 2020. In caso di iscrizione intervenuta nel corso dell'anno 2019 o entro il 23 febbraio 2020, hanno conseguito redditi professionali non superiori ai predetti importi previsti per il 2018;
3) che non abbiano presentato analoga istanza ad altro ente di previdenza ;
4) che non abbiano beneficiato delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22 (Cigs Covid) 27, 28 (Bonus autonomi iscritti alla GS Inps) 29 (lavoratori stagionali del turismo) 30 (lavoratori agricoli) 38 (lavoratori dello spettacolo) e 96 (collaboratori sportivi) del Dl 17 marzo 2020, n. 18, e dagli articoli 84, 85 e 98 del Dl 19 maggio 2020, n. 34 e di non aver usufruito né del reddito di cittadinanza, né del reddito di emergenza, né delle prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto del ministero del Lavoro 30 aprile 2020.
Il bonus può essere fruito anche da coloro i quali, in possesso dei predetti requisiti, hanno in corso un rapporto di lavoro subordinato, purché a tempo determinato, o siano titolari di un trattamento di pensione ai superstiti.
Le domande possono saranno acquisite solo mediante posta elettronica dal 15 agosto e fino al 14 settembre 2020, compilando il modulo che è presente nel sito web dell'ente, www.inpgi.it.
Il modulo deve essere compilato esclusivamente in modalità elettronica e inviato a mezzo mail avvalendosi della funzione di spedizione automatica presente nello stesso, unitamente alla copia fronte/retro di un documento di identità.
Non sono ammessi eventuali file stampati e compilati a mano.

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