Agevolazioni

Figlio minore positivo al virus: congedo straordinario o quarantena

di Massimiliano Arlati e Luca Barbieri


Dapprima con l’articolo 5 del Dl 111/2020, contenente disposizioni urgenti per far fronte all’avvio dell’anno scolastico, e, dal 14 ottobre 2020, con l’articolo 21-bis del Dl 104/2020, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia, è stato introdotto e disciplinato l'istituto del congedo straordinario del genitore lavoratore convivente con un figlio minore in quarantena, con riferimento al quale è subito emersa la necessità di un ‘raccordo' con quanto stabilito dall'art. 26 del D.L. n. 18/2020 in materia di quarantena con sorveglianza attiva.
Si consideri l'ipotesi – affatto remota – che sia stata accertata la positività al virus del figlio minore già in quarantena; in tal caso, il genitore lavoratore decadrebbe dal diritto a beneficiare del congedo straordinario indennizzato di cui al citato art. 21-bis del Dl 104/2020, in quanto inizierebbe a decorrere un periodo di quarantena con sorveglianza attiva (equiparato a malattia ai soli fini del trattamento economico) ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del Dl 18/2020. L'automatica sostituzione del titolo che giustifica l'assenza dal lavoro determinerebbe peraltro l'obbligo per l'interessato di contattare senza ritardo il proprio medico curante affinché questi rilasci un certificato di malattia indicante gli estremi del provvedimento che ha dato corso alla quarantena stessa.
Come noto, l'articolo 21-bis del Dl 104/2020, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 126/2020, disciplina il diritto del genitore lavoratore a beneficiare di un periodo di congedo straordinario indennizzato per il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente minore di anni 14 disposta dall'autorità sanitaria per contatti occorsi

i) nel plesso scolastico,

ii) durante lo svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria svolta in palestre, piscine o centri sportivi ovvero

iii) nel corso di lezioni linguistiche o musicali.

Rispetto alla norma istitutiva del congedo in esame, da rinvenire nell’articolo 5 del Dl 111/2020, il legislatore ha dunque operato un significativo ampliamento dell'ambito d'applicazione, mantenendo inalterata la previsione che, d'intesa con il datore di lavoro, il lavoratore interessato possa, in luogo della fruizione del periodo di congedo, optare per lo svolgimento dell'attività di lavoro in regime di lavoro agile per l'intero periodo di quarantena del figlio o parte di esso.

È però opportuno svolgere alcune considerazioni con riguardo ai presupposti previsti per la fruizione del congedo, tentando peraltro, come anticipato, un coordinamento con il combinato disposto di cui all’articolo 26, comma 1 del Dl 18/2020 e all’articolo 1, comma 2, lettera d) ed e) del Dl 19/2020, per effetto del quale colui che abbia avuto contatti stretti con un soggetto risultato positivo al virus a seguito di un accertamento dell'autorità sanitaria, è sottoposto ad un periodo di quarantena con sorveglianza attiva ed equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa.

Il raccordo tra le menzionate disposizioni, che non è esplicitato nei testi di legge e che non è stato considerato neppure dall’Inps in occasione della circolare 2 ottobre 2020, n. 116, assume rilievo quando si consideri l'ipotesi in cui, disposto dalla competente autorità sanitaria l'obbligo di quarantena per il minore, questi sia risultato positivo al tampone rino-faringeo a seguito di ulteriori accertamenti.

In tal caso, è ragionevole ritenere che dal momento in cui sia accertata la positività del minore il genitore lavoratore non possa più invocare l'articolo 21-bis del Dl 104/2020, rientrando piuttosto nell'ambito d'applicazione del citato articolo 26, comma 1 del Dl 18/2020.

L'eventuale positività del minore comporta dunque un improvviso e repentino mutamento del quadro giuridico di riferimento (e della misura dell'indennità spettante al lavoratore). In primis, il lavoratore è tenuto, in ossequio all'art. 26, c. 3 del D.L. n. 18/2020, a contattare il proprio medico curante affinché questi rilasci un certificato di malattia, indicando gli estremi del provvedimento che ha comportato la quarantena con sorveglianza attiva a motivo dello stretto contatto intercorso con il figlio positivo al virus (articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del Dl 19/2020).Date le precisazioni rese dall’Inps con messaggio 3653/2020, nel caso di sopravvenuta positività del figlio il lavoratore potrebbe comunque svolgere - ove opportunamente concordato con il datore di lavoro - la propria attività in modalità di ‘lavoro agile' per l'intero periodo di quarantena, percependo l'ordinaria retribuzione in luogo dell'indennità di malattia.

In estrema sintesi, tale soluzione organizzativa è percorribile anche senza un formale accordo stipulato tra il datore di lavoro e il lavoratore interessato quando il lavoratore in quarantena:

non risulti positivo al virus ovvero

sia asintomatico ovvero, pur manifestando sintomi, non risulti in alcun modo pregiudicata la capacità a svolgere la prestazione in regime di lavoro agile.

Inoltre, stando alle indicazioni diffuse dal ministero della Salute con circolare 32850/2020, il lavoratore può essere riammesso al lavoro solo quando abbia osservato un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al minore risultato positivo (ridotto a 10 giorni dall'ultima esposizione qualora il lavoratore interessato si sottoponga ad un test antigenico o molecolare effettuato il decimo giorno e risultato negativo), protraendo il proprio periodo di quarantena oltre il periodo di quarantena del figlio; infatti, è ragionevole ritenere che nell'ipotesi di convivenza con il figlio risultato positivo il termine di decorrenza del suddetto periodo di quarantena del genitore lavoratore coincida con il giorno di accertata negativizzazione del tampone del figlio minore.

Nel caso testé prospettato, all'altro genitore non ancora venuto in stretto contatto con il figlio minore positivo sarebbe ovviamente preclusa la possibilità di beneficiare di un periodo di congedo ex articolo 21-bis del Dl 104/2020 in sostituzione del genitore già soggetto all'applicazione dell’articolo 26, comma 1 del Dl 18/2020.

Resta fermo quanto disposto al paragrafo 2 del Protocollo 24 aprile 2020, da ultimo recepito dall’articolo 2 del Dpcm 13 ottobre 2020 nel caso in cui durante il periodo di congedo o di quarantena il lavoratore abbia contratto il virus: la riammissione in servizio è possibile solo a fronte della presentazione di un certificato medico attestante l'avvenuta negativizzazione del tampone.

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