Agevolazioni

Io lavoro e bonus under 35 cumulabili fino a 8.060 euro

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

In caso di fruizione contestuale dell'esonero contributivo per under 35 e l'incentivo Io lavoro, non si può sommare l'importo massimo delle due agevolazioni, ma si applica il limite più alto previsto per una delle due.
Con la circolare Inps 124/2020, pubblicata quando ci si avvia al termine (31 dicembre 2020) del periodo in cui è possibile effettuare le assunzioni incentivate si è completato l'iter dell'incentivo Io Lavoro (si veda anche il Quotidiano del lavoro di ieri).

Ricordiamo che si tratta di un'agevolazione contributiva in favore dei datori di lavoro privati che assumono persone disoccupate - di età compresa tra i 16 e i 24 anni estendibile a 25 anni e oltre per coloro che risultano privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi – che non abbiano avuto, nell' ultimo semestre, un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore, a meno che non si tratti di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine.

Trattandosi di un incentivo di tipo selettivo, la misura è interessata dalla regolamentazione comunitaria in materia di aiuti. Conseguentemente, la facilitazione soggiace alla disciplina del “de minimis”, a meno che l'assunzione non generi un incremento occupazionale netto. La circolare precisa che l'opzione tra “de minimis” o incremento occupazionale è rimessa al datore di lavoro (qualora l'assunzione aumenti i dipendenti), che deve darne notizia all'Inps in sede di domanda telematica preliminare. Diversamente, l'unica strada praticabile rimane il rispetto del “de minimis”.La facilitazione si articola in un esonero contributivo (escluso il premio Inail), entro il limite di 8.060 euro annui, per 12 mesi dalla data di assunzione. Per i lavoratori part time la misura dell'esonero va riproporzionata.

Riguardo alla durata, l'Inps precisa che va fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2022. Ciò anche nel caso di sospensione del periodo agevolato a seguito di maternità obbligatoria. In tale situazione, il limite temporale di recupero dell'agevolazione penalizza i datori di lavoro che, nell'ipotesi in cui il periodo di maternità obbligatoria inizi negli ultimi mesi del 2021, non potranno utilizzare a pieno l'incentivo. Che, peraltro, si cumula con l'esonero previsto per gli under 35 introdotto dalla legge di bilancio 2018.

In tal caso, visto che quest'ultimo è pari al 50% dei contributi datoriali con un massimo di 3.000 euro annui (per 3 anni) mentre Io Lavoro si applica solo per il 2020 con un massimo di 8.060 euro, l'Inps fa presente che nel primo anno, considerato che le due situazioni si sovrappongono, l'agevolazione concedibile è complessivamente pari a 8.060 euro, di cui 5.060 imputati a Io lavoro e 3.000 allo sgravio strutturale under 35. Il cumulo, dunque, non va inteso come mera somma dei due importi.

La circolare ricorda che Io lavoro si può cumulare anche con l'agevolazione concessa a chi assume percettori del reddito di cittadinanza. Per effetto del cumulo, se residua una parte di tale agevolazione, la stessa si trasforma in un credito di imposta. Infine, ricordiamo che Io lavoro è riconosciuto anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzate. In tal caso il beneficio deve riguardare solo il periodo formativo, non può eccedere i 12 mesi e non si applica al periodo successivo di mantenimento in servizio del lavoratore.

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