Agevolazioni

Tfr pagato dall'Inps per le aziende in fallimento

di Antonello Orlando

Con il messaggio 3920/2020 Inps ha fornito le istruzioni relative alla liquidazione della quota di Tfr e agli esoneri contributivi previsti dall'articolo 43-bis del decreto legge 109/2018.

L'articolo 44 del medesimo decreto ha introdotto, per il 2019 e 2020, la possibilità di ricorrere al trattamento di integrazione salariale straordinaria (Cigs) per aziende che cessino l'attività produttiva. Per le società sottoposte a procedura fallimentare o in amministrazione straordinaria, destinatarie nel 2019 e 2020 di provvedimenti di Cigs, l'articolo 43-bis (introdotto dalla legge di conversione del decreto Genova) ha previsto, solo per i lavoratori ammessi all'integrazione salariale straordinaria, l'esonero dal pagamento delle quote di accantonamento del Tfr relative alla retribuzione persa per effetto della sospensione e dal versamento del ticket di licenziamento al termine del rapporto di lavoro.

Il ministero del Lavoro aveva già previsto, con la circolare 19/2018, che le aziende fornissero in sede di accordo la misura complessiva delle quote di accantonamento Tfr afferenti alla retribuzione persa durante la fruizione della Cigs e quella del ticket di licenziamento (basato sulla anzianità aziendale del lavoratore). Inps specifica che le disposizioni dell'articolo 43-bis, limitate all'onere delle quote da accantonare, non modificano la destinazione del Tfr scelta in origine dal dipendente (versamento ai fondi di previdenza complementare, al Fondo di tesoreria o accantonamento presso il datore di lavoro).

Rispettando una delle tre possibili destinazioni, Inps effettuerà il versamento o l'accreditamento delle quote di Tfr in unica soluzione dopo la cessazione della Cigs a seguito della presentazione di un'istanza di liquidazione da parte del responsabile della procedura concorsuale, il quale presenterà una domanda cumulativa per tutti i lavoratori interessati anche attraverso un file massivo in formato xml. Il pagamento avverrà o nei confronti del fondo di previdenza complementare o del dipendente stesso al termine della Cigs.

Inps ha ricordato che, in caso di sospensione dell'attività per le cause previste dall'articolo 2110 (infortunio, malattia, gravidanza, puerperio) del Codice civile, ai fini del Tfr deve essere computato l'equivalente della retribuzione persa e, anche per i lavoratori in Cigs, il datore di lavoro che rientri fra i destinatari illustrati dalla circolare 70/2007 Inps è tenuto a versare le quote di Tfr maturate al Fondo di tesoreria. Nei casi di versamento al Fondo di tesoreria, il datore di lavoro, autorizzato al trattamento Cigs secondo l'articolo 44 e ammesso, in base all'articolo 43-bis, all'esonero, non è tenuto al versamento al Fondo delle quote di Tfr collegate al trattamento di Cigs. L'esonero sarà applicato nei limiti del minor importo tra il totale delle quote di Tfr maturate sulla retribuzione persa e l'importo indicato, per anno di competenza, nel decreto di autorizzazione.

Il decreto di autorizzazione può prevedere anche l'esonero dal pagamento del ticket di licenziamento, che verrà applicato per il minor importo tra il contributo dovuto e l'importo indicato complessivamente nel decreto di autorizzazione.Per la fruizione di questi esoneri, si dovrà inoltrare a Inps una specifica domanda di ammissione nella sezione “Portale Agevolazioni”.

A valle di questa istanza, Inps verificherà se i lavoratori per i quali è richiesto l'esonero rientrino tra i beneficiari delle integrazioni salariali secondo l'articolo 44 e se l'importo chiesto è congruo rispetto all'accantonamento previsto. Una volta accordato tale beneficio, alle matricole aziendali ammesse all'esonero sarà assegnato il codice autorizzativo 0Q. Il messaggio specifica poi che per le cessazioni del rapporto di lavoro cui si applichi l'esonero dal ticket di licenziamento previsto dal decreto Genova deve essere esposto nel flusso uniemens il codice Tipo cessazione 1Z.

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