Agevolazioni

Assunti al Sud: per la decontribuzione conta la sede operativa degli addetti

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Oltre alla cassa integrazione per i lavoratori già dipendenti delle aziende e sospesi dal servizio per gli effetti del Covid-19, i provvedimenti anticrisi hanno introdotto anche aiuti ai datori per favorire nuove assunzioni.

Il primo a trovare attuazione - e quindi già operativo - è la decontribuzione al Sud: la circolare Inps 122 del 22 ottobre 2020 ha fornito le istruzioni operative dell’agevolazione, prevista dall’articolo 27, comma 1, del Dl 104/2020 (il decreto «Agosto»). L’Istituto ha indicato le codifiche da usare nella denuncia mensile Uniemens per esporre il bonus.

Tecnicamente, si tratta dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, in misura pari al 30%, esclusi i premi Inail (che invece vanno versati). Il beneficio non richiede istanze preventive e - non rivestendo natura di incentivo all’assunzione – non è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti dall’articolo 31 del Dlgs 150/2015.

La piena operatività della misura era subordinata all’autorizzazione della Commissione europea, arrivata il 6 ottobre. L’Inps ha potuto così illustrare alle aziende interessate l’iter operativo da seguire.

L’agevolazione è riconosciuta dal 1° ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 (salvo proroghe con la manovra 2021), per i rapporti di lavoro subordinato, esclusi il settore agricolo e i contratti di lavoro domestico. È ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Possono accedere al bonus i datori di lavoro privati, tra cui: gli enti pubblici economici; gli istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; le ex Ipab trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato; le aziende speciali costituite anche in consorzio, in base agli articoli 31 e 114 del Dlgs 267/2000; i consorzi di bonifica; i consorzi industriali; gli enti morali; gli enti ecclesiastici.

Il bonus spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

L’Inps ha precisato che per sede di lavoro si intende l’unità operativa presso cui sono denunciati in Uniemens i lavoratori. Non rileva che la sede legale sia ubicata in una Regione diversa da quelle indicate: in questa ipotesi, è però necessario che il datore di lavoro inoltri una richiesta ad hoc alla sede Inps competente, rispetto al luogo di svolgimento della prestazione lavorativa, per vedersi attribuire il codice autorizzazione «0L». Sarà la sede Inps – dopo i controlli propedeutici - a riconoscere la codifica citata all’interno della matricola aziendale.

È quindi opportuno che le aziende interessate verifichino di aver correttamente censito le unità operative coinvolte nel fascicolo elettronico aziendale, all’interno del Cassetto previdenziale, poiché vi deve essere rispondenza tra la sede di lavoro riportata nei sistemi Inps e quella associata al lavoratore agevolato all’interno delle comunicazioni obbligatorie.

A differenza di altri bonus della stessa natura, la norma sulla decontribuzione al Sud non prevede un limite individuale di importo, fatta salva la soglia del 30% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro. Il periodo di godimento dello sgravio può essere “congelato” nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

Ci sono però alcune condizioni da rispettare, in primo luogo quelle dettate dall’articolo 1, comma 1175, della legge 296/2006: possesso del Durc; assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, poiché il beneficio in questione costituisce un aiuto di Stato, è soggetto alle relative regole.

Infine, la circolare 122/2020 ha chiarito che la decontribuzione Sud è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti dei contributi previdenziali dovuti.

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