Agevolazioni

Nuovi ingressi stabili senza limiti di età agevolati da agosto

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Il quadro degli esoneri contributivi sulle assunzioni, in attesa delle misure che saranno adottate con la legge di bilancio 2021, aspetta il via libera di altre due agevolazioni previste dal decreto «Agosto» (Dl 104/2020), agli articoli 6 e 7.

Bonus per assunzioni stabili

L’articolo 6 prevede l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per sei mesi dall’assunzione, esclusi i premi e contributi Inail. Deve trattarsi di rapporti di lavoro a tempo indeterminato (o di trasformazioni) e sono esclusi i contratti di apprendistato e di quelli di lavoro domestico. Anche il settore agricolo resta fuori dal perimetro incentivato.

Rilevano solo le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a termine effettuate dal 15 agosto (data di entrata in vigore del Dl 104/2020) e fino al 31 dicembre 2020. L’esonero è precluso per i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione presso la stessa impresa. Il limite di importo dell’esonero è di 8.060 euro su base annua (riparametrato su base mensile). L’aiuto è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti dei contributi dovuti. Per la concreta fruizione occorre attendere la circolare illustrativa dell’Inps.

Bonus per assunzioni a termine

Più complessa appare, invece, la sorte dell’altro incentivo, quello dell’articolo 7 del decreto «Agosto»: in questo caso bisogna aspettare non solo le istruzioni dell’Inps ma, prima ancora, l’autorizzazione della Commissione europea. Se ne sarà consentita la fruizione, potranno essere agevolate – con le stesse modalità descritte per l’agevolazione prevista dall’articolo 6 – per un massimo di tre mesi, le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione a tempo indeterminato degli stessi rapporti di lavoro si potrà far scattare l’esonero dell’articolo 6.

Gli altri esoneri

Resta in vigore l’esonero contributivo strutturale della legge 205/2017: questa misura – illustrata dall’Inps con la circolare 57/2020 – spetta ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato giovani under 35, purché non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o con altro datore di lavoro. Le disposizioni prevedono già che il limite anagrafico si abbassi agli under 30 dal 2021.

Il bonus è pari al 50 % (elevato al 100% in alcuni casi) dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi i premi Inail, nel limite di 3mila euro su base annua, da riparametrare su base mensile. L’importo sale al 100% per le assunzioni a tempo indeterminato realizzate entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio e riguardanti giovani che abbiano svolto presso lo stesso datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma o di apprendistato in alta formazione. L’agevolazione della legge 205/2017 sarà probabilmente superata dalla prossima legge di Bilancio, con l’azzeramento per tre anni dei contributi per le assunzioni degli under 35.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©