Agevolazioni

Esonero contributivo, nel calcolo anche i ratei delle mensilità aggiuntive

di Enzo De Fusco

L’esonero contributivo potrà essere calcolato anche tenendo conto dei costi indiretti relativi ai ratei di mensilità aggiuntive. Lo precisa l’Inps con il messaggio 4254/2020 diffuso immediatamente dopo che è stata ottenuta l’autorizzazione della Commissione Europea. Si sblocca così l’esonero contributivo previsto dall’articolo 3 del decreto legge 104/2020 come alternativo alla cassa integrazione, recuperando il credito anche in modo retroattivo a partire dal mese di agosto. I datori di lavoro dovranno presentare un’istanza nel cassetto previdenziale per ottenere il codice di autorizzazione 2Q. L’istanza prevede l’autocertificazione delle seguenti informazioni:

• delle ore di integrazione salariale fruite dai lavoratori nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;

• della retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;

• della contribuzione piena a carico del datore di lavoro calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;

• importo dell’esonero.

La richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione va inoltrata prima della trasmissione della denuncia contributiva relativa al primo periodo retributivo in cui si intende esporre l’esonero. Ai fini del calcolo dell’effettivo ammontare dell’esonero, pari al doppio delle ore d’integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, il datore deve tenere conto anche dei ratei di mensilità aggiuntive. L’aliquota contributiva prevista è quella piena astrattamente dovuta e senza considerare eventuali agevolazioni contributive spettanti nelle suddette mensilità. L’effettivo ammontare dell’esonero fruibile non potrà superare la contribuzione datoriale dovuta nelle singole mensilità in cui ci si intenda avvalere della misura, per un periodo massimo di quattro mesi, fermo restando che l’esonero potrà essere fruito anche per l’intero importo sulla denuncia relativa a una sola mensilità, ove sussista la capienza.

Il recupero potrà avvenire con la prima denuncia previdenziale utile, tuttavia, se il datore intende recuperare retroattivamente il credito dovrà seguire una specifica procedura. In particolare, nelle ipotesi in cui il datore intenda recuperare l’esonero spettante nei mesi di agosto e settembre 2020 dovrà avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig). Analoga procedura andrà seguita in caso di cessazione dell’attività.

Va ricordato che tra l’approvazione del Dl 104/2020 e il messaggio Inps di ieri, l’articolo 12 del decreto 137/2020 ha introdotto la possibilità di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, opzione di cui non si occupa il messaggio 4254. Inoltre sempre il Dl 137/2020 ha previsto un ulteriore periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021. Per questa estensione deve però ripartire la procedura di notifica alla Commissione Ue.

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