Agevolazioni

Sospensione contributi solo per i codici Ateco del Ristori bis

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone,

Con due circolari in 24 ore, di cui la prima è stata sostituita dalla seconda, l’Inps ha fornito le istruzioni per l’applicazione della sospensione dei contributi prevista dai decreti legge Ristori 1 e 2.

Nella circolare 129/2020, oltre a comunicare i codici da inserire in uniemens, specifica meglio alcuni passaggi fondamentali della disciplina. Nel nuovo documento si fornisce, in extremis rispetto alla data del 16 novembre, un’interpretazione sulle disposizioni contenute negli articoli 13 del Dl 137/2020 e 11 del Dl 149/2020. La posizione dell’Inps si discosta rispetto a quella che potrebbe scaturire da una lettura pedissequa delle due norme (si veda «Il Sole 24 Ore» del 13 novembre).

Il primo punto, su cui si è sviluppato un dibattito, è dato dall’identificazione del periodo oggetto di sospensione, atteso che l’articolo 13 del Ristori 1 si riferisce ai contributi di competenza di novembre (scadenza dicembre) mentre l’articolo 11 del Ristori bis ha come oggetto la contribuzione dovuta a novembre (quindi competenza di ottobre). Altro aspetto è l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari che, in base alla formulazione delle due norme, sembravano essere diversificati. Inoltre, andava acclarato se la sospensione include i premi Inail dato che i due Dl contegono indicazioni discordanti.

L’Inps fa una scelta tranchant affermando che quanto disposto dal Ristori 2 fagocita le previsioni della norma precedente e, conseguentemente:

- i contributi sospesi sono quelli in scadenza a novembre (competenza ottobre);

- i premi Inail sono esclusi;

- possono fruirne i datori di lavoro privati con sede nel territorio dello Stato, il cui codice di attività Ateco è riportato nell’allegato 1 al Dl 149/2020;

- sono sospese anche le rate in scadenza a novembre ma riferite alle rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dall'Inps;

- la sospensione si applica anche alle quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria;

- la sospensione riguarda anche le quote a carico dei lavoratori.

L’Inps precisa che la dilazione non interessa rateazioni e sospensioni previste dalle norme precedentemente emanate in materia di Covid 19.

La circolare si sofferma anche sulla portata del comma 2, dell’articolo 11 del Dl 149/2020. Possono beneficiare del differimento anche i datori di lavoro privati la cui sede operativa è ubicata nelle zone rosse (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Provincia autonoma di Bolzano) la cui attività prevalente è contraddistinta da uno dei codici Ateco riportati nell’allegato 2 al Dl 149/2020. L’Inps “congela” i territori sopra indicati in base alle ordinanze del ministro della Salute del 4 e 10 novembre e pertanto eventuali variazioni, che dovessero determinarsi nel corrente mese, non incideranno sulle aree interessate dalla sospensione. Inoltre, afferma che i datori di lavoro possono sospendere i versamenti con riferimento ai dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone indicate.

Le posizioni contributive (matricole) delle aziende interessate saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “4X” attribuito automaticamente dall’Inps. I datori di lavoro che, pur non visualizzando il codice, ritengono di rientrare nel regime di sospensione, possono richiederne l’assegnazione tramite Cassetto previdenziale aziende, utilizzando il canale online di comunicazione bidirezionale. L’ammontare della contribuzione sospesa dovrà essere inserito nel flusso uniemens nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> con il codice N974. L’importo dei contributi oggetto di sospensione non può eccedere l’ammontare della contribuzione dovuta nel mese, al netto delle eventuali quote associative.

Riguardo alla ripresa dei versamenti, si conferma che i datori di lavoro hanno a disposizione due opzioni: pagare in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021, ovvero suddividere l’importo in quattro parti e versarlo in rate mensili con scadenza 16 marzo, 16 aprile, 17 maggio, 16 giugno 2021. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, la dilazione decade. In entrambi i casi, non sono dovuti né sanzioni, né interessi.

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