Obiettivo raggiunto, l’azienda decide la tassazione
È demandato al sostituto d’imposta l’onere di verificare l’effettiva sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge di Stabilità per il 2016 ai fini della detassazione dei premi di risultato. È quanto affermato dall’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 550/2020, con la quale è tornata a pronunciarsi sulla condizione del raggiungimento di uno o più obiettivi di incremento di produttività, redditività, qualità, efficienza e/o innovazione per l’applicazione della tassazione sostitutiva del 10% sui premi di risultato.
Un dipendente di un’azienda assicurativa ha chiesto all’amministrazione finanziaria di valutare l’operato del proprio datore di lavoro che, in qualità di sostituto d’imposta, ha applicato la tassazione ordinaria sulle somme corrisposte a titolo di premio di risultato, non nutrendo dubbi, alla stipula del contratto integrativo di secondo livello, circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale di un parametro fissato (utile lordo).
Le Entrate hanno confermato che, per far scattare la tassazione agevolata, è necessario che, oltre ad essere raggiunto l’obiettivo prefissato, quest’ultimo risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Da ciò scaturisce l’esigenza che i criteri di misurazione siano determinati con ragionevole anticipo rispetto a un’eventuale produttività futura non ancora realizzatasi. A parere dell’Agenzia, al fine di evitare di vanificare la portata della norma agevolativa, tale circostanza deve essere intesa in senso assoluto e non necessariamente ancorata a uno specifico riferimento temporale, in ragione del quale si presumerebbero incerti gli obiettivi individuati nei contratti aziendali/territoriali sottoscritti entro una certa data del periodo congruo.
In presenza di un contratto stipulato nel presupposto che alla data della sua sottoscrizione il raggiungimento dell’obiettivo risulti effettivamente incerto, è compito del sostituto d’imposta, sotto la propria responsabilità, valutare se sussistono i presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata (si veda la risoluzione 36/E/2020).
A tal fine, l’azienda può effettuare proiezioni a valere sull’intero periodo di osservazione, avvalendosi di strumenti di analisi e indicatori idonei a valutare l’andamento dei risultati economici conseguiti fino a un determinato momento (nel caso specifico, i primi nove mesi dell’anno).
Assunzioni agevolate 2024 - Giovani under 30
di Cristian Valsiglio