Agevolazioni

Ok all’accordo tardivo se l’obiettivo è ancora incerto

di Michela Magnani

Premio detassato solo con incrementalità non nota al momento dell’accordo. Con l’interpello 550/2020 (si veda il Sole 24 Ore del 18 novembre) l’agenzia delle Entrate conferma che la tassazione agevolata (e la conseguente eventuale conversione in welfare) del premio di risultato regolamentato dall’articolo 1, commi 182-189, della legge 208/2015 è possibile solo se:

al momento in cui viene stipulato l’accordo i parametri che devono essere incrementali rispetto al periodo congruo di riferimento sono ancora incerti nel loro valore in quanto suscettibili di variabilità;

alla fine del periodo di riferimento sono raggiunti gli obiettivi incrementali alla base della maturazione del premio.

Infatti, mentre quando era in vigore la normativa sulla “retribuzione di produttività”, regolamentata e definita nel Dpcm del 22 gennaio 2013, la tassazione agevolata era riconosciuta anche a voci retributive che premiavano l’organizzazione del lavoro e la flessibilità della produzione, dal 2016 la retribuzione agevolata fiscalmente è costituita unicamente dai premi di risultato «di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti».

In pratica non è più sufficiente l’incertezza dell’erogazione della retribuzione incentivante in quanto legata (solo) al raggiungimento di un valore prefissato dalla contrattazione di secondo livello, ma occorre altresì che il valore di tale parametro sia incrementato rispetto al periodo, di durata congrua, preso a confronto sulla base degli accordi tra le parti. Evidentemente, al fine di potere usufruire della tassazione agevolata, occorre anche che i parametri, per i quali deve risultare l’incrementalità, non siano “postumi” rispetto all’intervallo di misurazione degli stessi.

Di conseguenza i parametri e i relativi valori incrementali che, se raggiunti, daranno diritto alla retribuzione detassata, devono essere definiti con «ragionevole anticipo» e, al momento della sottoscrizione dell’accordo, devono presentare, anche utilizzando gli ordinari indicatori e strumenti di analisi aziendali, caratteristiche di incertezza.

Considerando che, di solito, i tempi tecnici per la sottoscrizione degli accordi si prolungano anche nell’anno di maturazione del premio e che la funzione incentivante delle norme dovrebbe ritenersi assolta quando la maturazione, e non solo l’erogazione del premio, avvenga successivamente alla stipula del contratto, preme evidenziare che nella risposta 550 vengono forniti ulteriori strumenti interpretativi per comprendere che cosa intenda l’Agenzia quando sostiene che i criteri di misurazione dei parametri rispetto a una eventuale produttività futura non ancora realizzatasi devono essere determinati con «ragionevole anticipo».

Tale argomento era stato in effetti già affrontato con l’interpello 205/2019. In quel contesto, con riferimento a un accordo sottoscritto il 26 novembre 2018, la stessa aveva ritenuto che, a quella data, la misura dell’Ebitda per il 2018 e, quindi, il suo incremento rispetto al 2017 fosse, a grandi linee già definito e che, pertanto, non fosse ammissibile agevolare il relativo premio.

Con la risoluzione 36/2020 l’Agenzia, dopo avere chiarito le ragioni della riparametrazione del premio di risultato contenuta nella risposta 456/2019, ha invece ammesso che l’azienda possa non conoscere i valori dei parametri incrementali che danno diritto alla tassazione agevolata anche nel caso in cui l’accordo sia stato sottoscritto verso la fine dell’anno. Verificandosi tale ipotesi viene prevista la possibilità per l’azienda di attestare, sotto la propria responsabilità, che al momento della sottoscrizione dell’accordo il raggiungimento dell’obiettivo incrementale si presentava effettivamente incerto. Tale attestazione permette l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% sull’intero importo del premio stabilito nel contratto aziendale/territoriale (senza quindi alcuna riparametrazione dell’importo del premio detassabile) indipendentemente dal momento dell’anno in cui è avvenuta la sottoscrizione dello stesso.

Da ultimo, con la risposta 550/2020, l’Agenzia torna sul concetto di «ragionevole anticipo» sostenendo che lo stesso è da intendersi in senso assoluto e quindi non è ancorato a uno specifico riferimento temporale. Conseguentemente, anche gli accordi sottoscritti in un momento temporale molto prossimo al termine del periodo di riferimento potranno usufruire della tassazione agevolata se l’azienda sarà in grado di sostenere e attestare che, alla data della sottoscrizione, era ancora assolutamente incerto il raggiungimento dell’obiettivo incrementale, anche utilizzando strumenti di analisi e indicatori atti a valutare l’andamento dei risultati economici.

Evidentemente, poiché in questo caso la responsabilità della tassazione agevolata è lasciata alle valutazioni dell’azienda, è bene che quest’ultima predisponga un apposito dossier con i criteri di analisi, di valutazione e previsionali utilizzati.

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