Agevolazioni

Formazione Fondo nuove competenze certificata da un soggetto terzo

di Gianni Bocchieri

Con la pubblicazione di altre sei Faq, l'Anpal è tornata a fornire nuovi chiarimenti sull'operatività del Fondo nuove competenze (Fnc).
Per quanto riguarda la certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso formativo, viene ribadito che sarebbe preferibile che essa sia effettuata da un soggetto terzo (Faq 23 della sezione “Progetto formativo e soggetti erogatori”). Ciò vale anche quando il soggetto erogatore della formazione sia lo stesso datore di lavoro che ha presentato istanza di finanziamento.

Questa conferma non sembra tenere conto del fatto che, generalmente, l'ente erogatore della formazione accreditato dalla Regione è anche titolato a certificare le competenze. Pertanto, per riscontrare esattamente la richiesta di Anpal si dovrebbero coinvolgere due enti accreditati a cui assegnare distintamente l'intervento formativo e quello di certificazione. Tuttavia la Faq sembra più formulata come indicazione di opportunità che come prescrizione.

L'Agenzia esplicita ulteriormente che lo stesso lavoratore non può essere contemporaneamente destinatario di interventi di sostegno al reddito e di interventi finanziati dal Fnc anche se su giorni diversi (Faq 28 della sezione “Presentazione domanda”). È invece consentito selezionare platee ad hoc per specifiche figure professionali, purché il progetto formativo definisca gli obiettivi da perseguire per ciascun lavoratore o per ciascuna tipologia di lavoratori e gli interventi formativi siano individuati in sede di accordo sindacale in relazione ai fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze a seguito delle innovazioni organizzative, tecnologiche, di processo di prodotto o servizi in risposta alle mutate esigenze produttive dell'impresa (Faq 24 della sezione “Progetto formativo e soggetti erogatori”).

Inoltre, nel caso in cui il progetto formativo coinvolga anche dirigenti, Anpal rinvia ai principi previsti dalla contrattazione collettiva e dai relativi accordi interconfederali (Faq 30 della sezione “Presentazione domanda”).

Viene poi ricordato che il Fnc rimborsa il costo delle ore di lavoro destinate alla formazione per un importo quantificato e autorizzato da Anpal. Il pagamento viene effettuato dall'Inps sull'Iban indicato dall'azienda per il 70% a titolo di anticipazione e per il 30% a saldo (Faq 8 della sezione “Costi finanziati”).

Infine, viene confermato l'approccio del Fnc quale politica attiva del lavoro, in quanto si ribadisce che la sua finalità è aiutare la ripresa delle attività e accompagnare lo sviluppo delle competenze necessarie per i lavoratori rispetto al fabbisogno dell'azienda, oltre che di sostenere percorsi di sviluppo delle competenze nell'ambito dell'eventuale ricollocazione (Faq 29 della sezione “Presentazione domanda”). Tuttavia, viene specificato che l'utilizzo del Fnc non può inibire eventuali successive mobilità in uscita, in termini di licenziamenti individuali, licenziamenti collettivi o di incentivi all'esodo. Proprio in tal senso, quindi, la componente formativa del Fondo dovrebbe diventare l'elemento qualificante dell'intervento per evitare che diventi strumento di mero sostegno all'impresa, al pari di una vecchia gestione delle politiche passive. In altre parole, il Fnc non deve limitarsi a consentire di fronteggiare economicamente il blocco dei licenziamenti, ma deve costituire una concreta opportunità di riqualificazione professionale anche per l'eventuale ricollocazione nel mercato del lavoro.

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