Agevolazioni

Rinviabili i contributi, non i premi Inail

di Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone

L’articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto Ristori quater dispone lo slittamento dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza nel mese di dicembre vale a dire quelli di competenza del mese di novembre, secondo le regole valide per l’aspetto fiscale (si veda l’altro articolo).

La norma si riferisce ai soli contributi: ne deriva – come peraltro già confermato per la sospensione dei contributi in scadenza a novembre - che i premi Inail sono da considerarsi non interessati al differimento. Anche in questo caso, come l’Inps avrà modo di confermare, si ritiene che possano considerarsi sospese le rate in scadenza a dicembre, ma esclusivamente riferite alle rateazioni contributive in fase amministrativa concesse dall’Inps. Di conseguenza la dilazione non interessa le rateazioni e le sospensioni previste dalle varie norme precedentemente emanate in materia di Covid 19.

Sulla base di quanto già ribadito dall’istituto di previdenza in occasione del precedente differimento, e anche per effetto della formulazione legislativa, è agevole sostenere che la sospensione trovi applicazione anche per le quote di Tfr destinate al Fondo di tesoreria, nonché per quelle a carico dei lavoratori.

Per quanto riguarda la ripresa dei versamenti, si replica quanto già previsto per i contributi in scadenza a novembre. Infatti il comma 4 del citato articolo 2 ripropone la ripresa dei versamenti, in due possibilità: in unica soluzione o rateale. Se si sceglie la prima via, il pagamento globale deve avvenire entro il 16 marzo 2021; se si opta per la rateazione, quest’ultima potrà al massimo essere di 4 rate, la prima con scadenza lo stesso 16 marzo. Su questo ultimo punto si registra una modifica rispetto al passato. Nel Ristori quater manca la previsione secondo cui il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione. Resta da chiedersi se si tratta di una modifica voluta che ha posto sullo stesso piano il differimento tributario e quello contributivo, oppure di una “distrazione”. Probabilmente sarà l’Inps a chiarirlo.

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