Agevolazioni

Sospensione versamenti, tempi stretti per i calcoli

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Sospesi, ma non per tutti, fino al 16 marzo 2021 i versamenti fiscali e previdenziali in scadenza a dicembre. Il congelamento, infatti, riguarda solo le partite Iva con i requisiti previsti per meritare di essere supportate: neo attività, dimensioni limitate (ricavi non superiori a 50 milioni di euro), calo del fatturato (almeno un terzo nel novembre 2020 rispetto allo stesso mese 2019) o attività riconosciute in difficoltà (codice Ateco e colore della zona).

I versamenti sospesi

L’articolo 2 del decreto ristori quater (Dl 157/2020, pubblicato il 30 novembre sulla Gazzetta Ufficiale) dispone la sospensione dei termini che scadono a dicembre relativi ai versamenti di: ritenute alla fonte (articoli 23 e 24 del Dpr 600/1973) e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, operate in qualità di sostituti d’imposta; Iva e contributi previdenziali e assistenziali.

Nell’ambito dell’Iva, la sospensione non riguarda solo la liquidazione mensile di novembre, ma anche il versamento dell’acconto in scadenza il 27 dicembre. Ricordiamo che l’acconto Iva calcolato su base storica è pari all’88% del versamento effettuato, o che avrebbe dovuto essere effettuato, per il mese o trimestre dell’anno precedente.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Quindi il ristoro consiste in una mera dilazione.

Soggetti interessati

Non tutti i soggetti Iva, però, possono fruire della sospensione. Vediamo, quindi, di tracciare il quadro degli ammessi.

In primis vanno segnalate le neo attività. In questo gruppo rientrano le imprese e i professionisti che hanno intrapreso l’attività dopo il 30 novembre 2019. Per data di inizio attività si ritiene si debba intendere la data di apertura della partita Iva (risposta 2.2 della circolare 22/E/2020).

In seconda battuta ci sono le partite Iva con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro. Costoro hanno diritto alla sospensione, salvo quanto diremo in seguito, se hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Occorre, quindi, procedere all’ennesimo calcolo in tempi stretti vista l’imminenza del 16 dicembre.

Infine ci sono coloro che esercitano un’attività che è stata sospesa o limitata dai provvedimenti del governo. Vediamo nel dettaglio:

- se l’attività prevalente (codice Ateco) rientra tra quelle sospese (ex articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, ad esempio palestre, piscine, centri benessere, discoteche), i versamenti di dicembre sono differiti a prescindere dall’area del territorio nazionale in cui l’attività è esercitata (è irrilevante il “colore” della regione di appartenenza);
- per le attività di ristorazione, i versamenti sono sospesi solo se l’attività (domicilio fiscale, sede legale od operativa) è esercitata in aree “arancioni” o “rosse”;
- infine per le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, i versamenti sono sospesi se l’attività è svolta in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse).

La sospensione dell’articolo 2, quindi, sembra applicarsi con regole meno stringenti rispetto a quelle previste per ottenere lo slittamento della seconda rata di acconti dal 10 dicembre al 30 aprile 2021 (in cui, a parte il rispetto del calo del fatturato, è sempre necessaria l’ubicazione in “zona rossa”).

Resta, per contribuenti e operatori tributari, la necessità di districarsi in questo ginepraio di regole affastellate, con la fisiologica probabilità di incorrere, in perfetta buona fede, in qualche errore.

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