Agevolazioni

Studi professionali, ultima chiamata per le assunzioni agevolate

di Ornella Lacqua e Alessandro Rota Porta

Restano poche settimane agli studi professionali per cogliere l’incentivo sulle assunzioni a tempo indeterminato, introdotto dall’articolo 6, del decreto legge 104/2020, tenendo anche conto del fatto che le risorse sono limitate (371,8 milioni di euro per il 2020 e 1.024,7 per il 2021) e in caso di esaurimento non si accede al bonus.

Vediamo allora quali sono i presupposti e le procedure per accedere al beneficio che si estende anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a termine: una leva in più per stabilizzare eventuali contratti a tempo. Un’agevolazione valida per tutti i dipendenti, compresi. appunto, quelli degli studi.

La finestra temporale

Rilevano soltanto le assunzioni a tempo indeterminato o le trasformazioni di contratti a tempo determinato effettuate dal 15 agosto scorso (data di entrata in vigore del Dl 104) e fino al 31 dicembre 2020; l’esonero è, invece, precluso con riferimento ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.

Ad esempio, potrà essere agevolata un’assunzione o una trasformazione effettuata ancora il prossimo 31 dicembre ma non si potrà sforare nel mese di gennaio 2021. Inoltre, i datori di lavoro che hanno già assunto o stabilizzato – a partire dallo scorso 15 agosto – potranno recuperare le quote del beneficio non ancora godute nelle more delle istruzioni operative.

È stata la circolare Inps 133 del 24 novembre 2020 a definire il quadro operativo del bonus: si tratta dell’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, per un massimo di 6 mesi dall’assunzione/trasformazione. Sono compresi i contratti part-time mentre sono esclusi i contratti di apprendistato così come i rapporti di lavoro a chiamata, ma l’incentivo è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

La procedura

L’agevolazione non è automatica. Il titolare dello studio o il proprio intermediario devono inoltrare all’Inps il modulo on-line DL104-ES, inserendo le seguenti informazioni: il lavoratore nei cui confronti è già intervenuta l’assunzione ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine; il codice della comunicazione obbligatoria relativa al rapporto instaurato; l’importo della retribuzione mensile media, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità; la misura dell’aliquota contributiva datoriale oggetto dello sgravio.

L’Inps effettua i controlli di sua competenza, verifica la disponibilità delle risorse e calcola l’importo dell’incentivo spettante in base all’aliquota contributiva datoriale indicata. Poi, autorizza la fruizione dell’esonero. Quindi il datore può godere del beneficio mediante conguaglio nelle denunce contributive Uniemens.

La soglia massima mensile di esonero della contribuzione datoriale è pari a 671,66 euro (euro 8.060,00/12). Nella pratica, il limite massimo di esonero mensilmente fruibile sarà pari al minor importo tra la contribuzione dovuta sgravabile e il tetto annuo di agevolazione riparametrato su base mensile. Per i rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale va proporzionalmente ridotto.

Il periodo di fruizione dell’incentivo può essere sospeso solo nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità.

L’esonero è subordinato al possesso del Durc, all’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge; rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, vanno rispettati i principi generali in materia di incentivi all’occupazione (articolo31, del Dlgs 150/2015).

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