Agevolazioni

Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali, contributi a fondo perduto anche per le imprese in Cig

di Antonio Carlo Scacco

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico del 29 ottobre 2020, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 14 dicembre, definisce i criteri e le modalità di gestione e funzionamento del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività d'impresa. Il Fondo è stato istituito con l'articolo 43 del Dl 34/2020 (Rilancio) e congruamente rifinanziato con il Dl 104/2020 (Agosto) che ha portato la dotazione a 300 milioni di euro per il 2020. Contemporaneamente la norma ha abrogato il vecchio Fondo per la tutela dei marchi storici di interesse nazionale istituito presso il Mise dal decreto legge 34/2019 con una dotazione di 30 milioni.

Scopo del fondo è la ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nell'omologo registro e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale. Nel registro dei marchi storici possono iscriversi i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa registrati da almeno 50 anni ,o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno 50 anni, utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva italiana di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale.

Il decreto precisa che nel calcolo si ricomprendono i lavoratori a termine, gli apprendisti e quelli con contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. Ai fini del computo si tiene conto dei valori consolidati a livello di gruppo con riferimento ai soli dipendenti impiegati in unità locali dislocate sul territorio nazionale.

Il fondo interviene attraverso ingresso nel capitale di rischio delle imprese destinatarie, ossia assunzione di una partecipazione nel capitale dell'impresa richiedente o dell'impresa cui è trasferita l'azienda, comunque non superiore a 10 milioni di euro, compresi gli aiuti ottenuti da altre fonti o nell'ambito di altri regimi (incrementabili se intervengono anche le regioni interessate o altri enti). L'operazione deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 19/04. Risulta pertanto necessario, per le Pmi, la notifica alla Commissione europea del regime di aiuti e la successiva approvazione, mentre per le grandi imprese si richiede l'autorizzazione dell'aiuto nei confronti di ciascuna impresa.

Per accedere al beneficio, l'azienda deve trasmettere al soggetto gestore (l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa – Invitalia) e al Ministero una specifica istanza cui allegare il programma di ristrutturazione e la ulteriore documentazione richiesta (i relativi modelli sono disponibili sul sito del Mise).

Ai fini lavoristici appare di particolare interesse l'articolo 15 del decreto, rubricato "Incentivi per il sostegno all'occupazione". In particolare si prevede che, allo scopo di sostenere la realizzazione dei programmi di ristrutturazione che prevedono il mantenimento di una percentuale non inferiore al 70% dei posti di lavoro dell'impresa, possono essere concessi contributi a fondo perduto commisurati ai dipendenti per i quali è garantita la stabilità occupazionale. Il contributo è pari a un massimo di 5.000 euro annui, per massimo un triennio e per ogni singolo dipendente dell'impresa.

Interessante in tempi di emergenza epidemiologica la precisazione secondo cui la fruizione delle agevolazioni non preclude l'accesso, ove ne ricorrano i presupposti, agli strumenti di politica passiva del lavoro (ad esempio cassa integrazione). Ove il programma di ristrutturazione non riesca a garantire la stabilità occupazionale a tutti i dipendenti, i relativi contributi sono ridotti in proporzione (fino al 50%, nel caso in cui la stabilità occupazionale sia garantita ad una percentuale pari o superiore al 70% del totale dei dipendenti).

È necessario in ogni caso che al termine del periodo di fruizione del contributo, l'impresa beneficiaria garantisca la stabilità occupazionale programmata ed a mantenere gli stessi livelli occupazionali per ulteriori due anni, pena la perdita del contributo. Di particolare interesse la previsione secondo cui, ove l'impresa abbia sede o unità produttive in aree del Paese svantaggiate (ad esempio le zone economiche speciali), l'incentivo è incrementato del 50 % per lavoratore e la durata è aumentata di due anni (quindi fino a 7.500 euro annui per 5 anni).

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